Estinzione per rinuncia nel giudizio su decadenza dagli incentivi TEE (TAR Lazio n. 8248 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti presuppone l’elisione dell’interesse alla definizione della controversia, che ricorre quando l’amministrazione, all’esito del procedimento di riesame, adotti un provvedimento che sostituisce in toto quello impugnato, rigettando l’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020. La rinuncia, ritualmente notificata ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., priva il giudice del potere di decidere nel merito, restando gli atti di rinuncia idonei a determinare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm.. Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle sopravvenienze che hanno indotto la parte a rinunciare al giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, con cui il Gestore comunicava la decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato con riferimento a una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC). Con motivi aggiunti, la società estendeva l’impugnazione al successivo provvedimento del 17 marzo 2020, con il quale il GSE richiedeva la restituzione di titoli indebitamente percepiti per un importo complessivo pari a euro 361.118,66, nonché ai chiarimenti operativi e alle FAQ pubblicate sul sito del Gestore.
Nel corso del giudizio, la ricorrente proponeva istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020. Il GSE, con successivo provvedimento, rigettava l’istanza di riesame, sostituendo integralmente il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo. A seguito di tale sopravvenienza, la società depositava rituale atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della rinuncia depositata dalla società ricorrente, ha rilevato che il successivo provvedimento del GSE, rigettando l’istanza di riesame ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, aveva sostituito in toto il provvedimento impugnato, con conseguente elisione dell’interesse alla definizione della causa.
La pronuncia si fonda sul rilievo che, una volta intervenuta la rinuncia ritualmente notificata, al giudice non resta che darne atto e dichiarare estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., non potendo trovare applicazione la disciplina dell’art. 85 cod. proc. amm. in assenza di contestazioni delle altre parti costituite.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi per la compensazione, tenuto conto delle sopravvenienze che hanno indotto la società ricorrente a rinunciare al giudizio, cioè l’adozione del provvedimento sostitutivo all’esito del procedimento di riesame.
La decisione assume rilievo sul piano processuale in quanto conferma che la rinuncia al ricorso, quando sopravvenga un provvedimento amministrativo satisfattivo o sostitutivo dell’atto impugnato, costituisce l’esito naturale del giudizio, senza che residui spazio per una pronuncia nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.