Agibilità non rimossa in autotutela resiste alle SCIA successive (TAR Piemonte n. 1767 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il certificato di agibilità previsto dall’art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001 non ha scadenza intrinseca e conserva validità fino a che non sia rimosso con un provvedimento di autotutela. La sua efficacia può venir meno, in assenza di un atto di secondo grado, solo per gli interventi che abbiano alterato la conformazione originaria del manufatto, e limitatamente a questi. L’Amministrazione che dichiari invalida una segnalazione certificata di agibilità successiva, senza raffrontarne il contenuto con l’originaria certificazione e senza averla rimossa, adotta un provvedimento viziato. L’annullamento del provvedimento non comporta automaticamente il risarcimento del danno, che richiede la prova dei relativi elementi costitutivi.
Il Fatto
Il Condominio ricorrente è proprietario di un complesso residenziale composto da tre edifici e da un piano interrato, dichiarato agibile dal Comune nel 2013. Nel corso di un contenzioso civile sono emerse criticità strutturali relative ad alcuni pilastri e travi, oggetto di segnalazione al Comune da parte del consulente tecnico d’ufficio.
Il Comune ha avviato un procedimento di verifica e ha chiesto ai tecnici di intervenire. Eseguito un intervento di manutenzione straordinaria di rinforzo, il Condominio ha presentato una segnalazione certificata di agibilità parziale. Il Comune l’ha ritenuta incompleta e, con successivi provvedimenti, ne ha dichiarato l’invalidità e ha sospeso l’utilizzo degli immobili. Il Condominio ha impugnato gli atti, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune. Le delibere assembleari con cui il sodalizio ha deciso di agire non risultano impugnate davanti al giudice ordinario, né le note richiamate dall’Amministrazione contengono definitive determinazioni provvedimentali. La qualità di condomino dissenziente non coincide con quella di controinteressato sostanziale nel giudizio amministrativo.
Sul merito, il Tribunale richiama l’art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il certificato di agibilità non ha scadenza intrinseca: se il compendio è già dichiarato agibile, in assenza di un provvedimento di autotutela che rimuova l’attestazione, questa può decadere solo quando siano eseguiti interventi che abbiano alterato la conformazione originaria del manufatto.
Nel caso concreto il Comune non ha adottato alcuna determinazione di secondo grado idonea a invalidare il certificato originario. A essa non può attribuirsi portata equivalente alla nota del 30.11.2023, che si limitava a sollecitare la produzione di nuova documentazione e a riservarsi ulteriori determinazioni in caso di inottemperanza.
L’Amministrazione ha quindi errato nel dichiarare l’invalidità delle segnalazioni ricevute, inibendo l’utilizzo degli immobili, senza raffrontarne il contenuto con quello dell’originaria certificazione di agibilità. Quest’ultima, mai rimossa, conservava validità per tutti gli elementi diversi dalle problematiche strutturali oggetto dell’intervento assentito.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati. È invece respinta la domanda risarcitoria: il ristoro del danno non è conseguenza automatica dell’annullamento, ma richiede la verifica e la prova di tutti i requisiti dell’illecito, che incombe sulla parte ricorrente. Le spese sono compensate per la particolarità e complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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