Estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 19623 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente formulata a seguito dell’intervenuta definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, determina l’estinzione del giudizio. La causa di estinzione opera per il solo effetto della rinuncia, una volta documentato l’avvenuto pagamento delle somme dovute e allegata la relativa documentazione. All’estinzione consegue la compensazione delle spese del giudizio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente due avvisi di accertamento, recuperando importi ai fini Ires, Irap e Iva sul presupposto di un reddito imponibile superiore a quello dichiarato, di un maggior valore netto della produzione e di un più elevato imponibile.
La C.T.P. di Foggia accoglieva parzialmente i ricorsi della contribuente e la C.T.R. della Puglia accoglieva a sua volta parzialmente l’appello erariale. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione articolato in quindici motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso. In pendenza del giudizio la società presentava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e documentava il pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
I quindici motivi di ricorso investono profili eterogenei: la spettanza delle disposizioni agevolative previste dalla legislazione speciale, la qualificazione fiscale delle operazioni di conferimento di ramo d’azienda, il trattamento dell’avviamento e delle sopravvenienze attive, la deducibilità delle quote di ammortamento di fabbricati, impianti, macchinari e contatori, nonché il recupero Iva su una nota di credito.
La Corte non esamina nel merito tali censure. Rileva invece un dato sopravvenuto e assorbente: la società contribuente ha ritualmente presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017.
Con nota del 12 febbraio 2024 il difensore ha documentato l’avvenuto pagamento delle somme dovute e ha contestualmente formulato rinuncia al ricorso, allegando la domanda di definizione agevolata, la comunicazione dell’agente della riscossione e la ricevuta del versamento, con richiesta di estinzione del giudizio.
La Corte richiama il proprio orientamento (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2023, n. 35834) e afferma che, in conseguenza dell’espressa rinuncia, il processo va dichiarato estinto, con compensazione delle spese del giudizio. Il P.Q.M. dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Nota della Redazione
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