Prova del mutuo per presunzioni e valore indiziario delle prove atipiche (Cass. civ. Sez. II n. 19622 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prova dell’esistenza di un’obbligazione restitutoria da contratto di mutuo può essere offerta non solo mediante il documento contrattuale, ma anche attraverso elementi presuntivi, tra cui l’indicazione della causale del bonifico e la mancata allegazione, da parte del convenuto, di un titolo idoneo a giustificare la ritenzione della somma. L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, primo comma, c.c., a provare non solo la consegna, ma anche il titolo da cui deriva l’obbligo restitutorio. Nel vigente ordinamento, in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può porre a fondamento del proprio convincimento anche prove atipiche, purché idonee e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze processuali. Il messaggio di posta elettronica privo di firma, riconducibile all’art. 2712 c.c., forma piena prova dei fatti rappresentati se non disconosciuto, e la registrazione di conversazione telefonica è utilizzabile quando l’interessato ne contesti solo l’ammissibilità giuridica e non il contenuto.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Tribunale ingiungeva al ricorrente il pagamento di euro 234.016,50 in favore della controricorrente, a titolo di restituzione di somme erogate mediante bonifici recanti la causale “prestito”. L’opponente sosteneva che le somme costituissero liberalità tra persone unite da un rapporto sentimentale, non dazioni a titolo di prestito.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il provvedimento monitorio. La Corte d’appello rigettava l’appello con sentenza confermativa. Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, deducendo tra l’altro il malgoverno dell’onere probatorio e l’errata qualificazione delle causali dei bonifici.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Ha affermato che il principio di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, alla luce dei principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia, e non impone l’integrale trascrizione degli atti quando nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto dei documenti richiamati.

Nel merito, la Corte ha chiarito che la causale dei bonifici non è stata utilizzata come prova diretta del perfezionamento del mutuo, ma quale elemento indiziario convergente con altri riscontri, tra cui la e-mail stampata, la trascrizione della registrazione telefonica e il riconoscimento di parte del credito. Ha ribadito che il mutuo, pur essendo contratto reale, si perfeziona con la traditio rei eseguita dal mutuante, purché vi sia un previo accordo sulla dazione. Il silenzio serbato dal beneficiario, che non abbia contestato la causale, è stato valutato come prova critica.

La Corte ha poi confermato il ragionamento presuntivo fondato sull’art. 2729 c.c., richiamando i requisiti di gravità, precisione e concordanza e la regola dell’inferenza probabilistica. Ha evidenziato che la censura sulla violazione di tale norma è ammissibile solo quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatti privi di gravità o precisione, non quando si prospetti una diversa ricostruzione fattuale.

Quanto alle prove atipiche, la Corte ha confermato la piena utilizzabilità della e-mail priva di firma, riconducibile all’art. 2712 c.c., e della trascrizione della conversazione telefonica, ritenendo insufficiente il disconoscimento che investa solo l’ammissibilità giuridica e non la conformità del contenuto. Ha infine respinto i motivi sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, rilevando che le prove richieste non erano idonee a invalidare le convergenti risultanze documentali e che, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. non è proponibile.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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