Fondo PIA Enel: rimborso IRPEF solo sul rendimento da investimento effettivo (Cass. civ. Sez. V n. 2660 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi previdenziali integrativi, la ritenuta agevolata del 12,50% prevista dall’art. 6 l. n. 482/1985 sulle somme derivanti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica esclusivamente agli importi frutto dell’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario. Restano esclusi dalla tassazione ridotta i proventi calcolati attraverso riserve matematiche e sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, nonché il rendimento corrispondente alla redditività dell’intero patrimonio aziendale, che costituisce il risultato di una mera operazione matematica. Sul contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, grava l’onere di provare sia l’an sia il quantum dell’investimento, senza che tale prova possa essere assolta mediante il semplice rinvio alla certificazione del datore di lavoro o a una consulenza di parte.

Il Fatto

Un ex dirigente di una società energetica, iscritto al Fondo pensione PIA e in quiescenza dal 1997, presentava istanza di rimborso IRPEF sulla differenza tra l’aliquota applicata dal sostituto d’imposta e quella del 12,50%, invocando il trattamento fiscale previsto per i redditi di capitale. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugnava il diniego davanti alla giustizia tributaria.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo corretta l’applicazione dell’aliquota della tassazione separata. Dopo una prima pronuncia di legittimità che aveva cassato con rinvio richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 13642/2011, il giudice del rinvio accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il rimborso sulla sola differenza relativa al rendimento netto maturato fino al 31 dicembre 2000. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente, rilevando che i motivi non mirano a un nuovo accertamento di fatto. Nel merito, la Corte muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13642/2011, secondo cui, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata colpisce solo la sorte capitale, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento si applica la ritenuta del 12,50%.

Il passaggio decisivo consiste nella definizione di rendimento tassabile. Esso comprende soltanto le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non quelle calcolate mediante riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione. Deve escludersi che integri rendimento la redditività dell’intero patrimonio aziendale, trattandosi di una mera operazione matematica.

Su questo terreno si colloca il vizio della sentenza impugnata. La Commissione tributaria regionale aveva dato per non contestata l’esistenza di un rendimento del capitale accantonato nel Fondo PIA, omettendo di verificare l’an dell’investimento e, in subordine, il quantum dello stesso. In tal modo essa ha invertito l’onere probatorio, ponendolo a carico dell’Ufficio anziché del contribuente.

La Corte ribadisce che la certificazione rilasciata dalla società datrice di lavoro non è idonea a provare che il capitale versato ha costituito una posizione individuale investita sul mercato: quel documento fotografa la differenza tra il capitale lordo e la dotazione iniziale, senza specificare i criteri di quantificazione della voce rendimento. Nemmeno la consulenza di parte assolve l’onere, non essendo un mezzo di prova ma una mera allegazione difensiva. La Corte richiama la nota aziendale secondo cui il Fondo PIA, interno con accantonamento a bilancio, non avrebbe potuto svolgere attività di investimento sui mercati finanziari.

Il Collegio dichiara di dare continuità alla giurisprudenza consolidata e non ravvisa i presupposti per il rinvio alle Sezioni Unite sollecitato dal contribuente. Accolto il ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso introduttivo. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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