Trattenimento straniero, avviso al difensore e partecipazione all’udienza di convalida (Cass. civ. Sez. I n. 4095 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del trattenimento dello straniero, la tempestività dell’avviso dell’udienza, richiesta dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, va valutata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza stessa. Ove tale partecipazione vi sia stata, con effettivo esercizio delle difese anche nel merito, è esclusa ogni valutazione di intempestività dell’avviso e non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa. La denuncia di vizi fondati su pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Melfi, con provvedimento del 2 gennaio 2023, aveva convalidato il trattenimento del ricorrente presso un centro di permanenza per i rimpatri, disposto dal Questore di Potenza e finalizzato all’esecuzione del decreto di respingimento emesso dal Questore di Trapani.

Il trattenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, censurando la violazione degli artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione e degli artt. 24 e 111 Cost. Sosteneva, in particolare, che l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida gli era stato notificato pochi minuti prima dell’udienza, con conseguente impossibilità di nominare un difensore di fiducia, e che al difensore d’ufficio era stata impedita la partecipazione e il colloquio con l’assistito.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il disposto dell’art. 14, quarto comma, d.lgs. n. 286 del 1998, che regola l’udienza di convalida prevedendo la partecipazione necessaria di un difensore, il quale deve essere tempestivamente avvertito. Il parametro della tempestività, secondo la Corte, non è astratto, ma funzionale: esso va misurato sulla finalità di consentire al difensore di essere presente all’udienza.

Da qui il principio decisivo: se la partecipazione del difensore vi è stata, viene meno ogni possibile valutazione di intempestività dell’avviso. Nella specie, il sostituto del difensore d’ufficio del trattenuto ha partecipato all’udienza di convalida, tenutasi alle ore 17, e ha svolto le difese anche nel merito, esponendo le stesse deduzioni poi riproposte nel ricorso per cassazione, come risulta dal verbale allegato al provvedimento impugnato.

La Corte valorizza inoltre il principio secondo cui la denuncia di vizi processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa. Il ricorrente ha allegato in modo generico e con ragionamento meramente ipotetico la lesione prospettata, che invece risulta esercitata in concreto. Il verbale d’udienza dà altresì atto che il difensore era stato avvertito telefonicamente anche dalla Cancelleria, circostanza non confutata.

Anche il secondo profilo di censura è respinto: nel provvedimento impugnato si dà atto della sussistenza delle ragioni della richiesta di trattenimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, T.U.I. vigente ratione temporis, per essere il trattenuto privo di documenti di identità, con conseguente configurazione del pericolo di fuga ex art. 13, comma 4 bis, T.U.I., indipendentemente dalla pericolosità sociale. Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, poiché le controversie in materia di espulsione degli stranieri sono esenti da ogni tassa e imposta ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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