Estinzione del processo per definizione agevolata della lite fiscale pendente (Cass. civ. Sez. V n. 436 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e seguenti, legge 29 dicembre 2022, n. 197, determina l’estinzione del giudizio di legittimità quando il contribuente abbia depositato la documentazione attestante l’adesione e il versamento della prima rata. Ai sensi del comma 198, l’estinzione consegue al deposito della domanda e dei relativi pagamenti, salvo che sopravvenga un diniego ai sensi del comma 200. In tal caso le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate. La declaratoria di estinzione precede ogni esame nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale.

Il Fatto

Il contribuente riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento per IRPEF e altro relativo all’anno di imposta 2007. La verifica, condotta induttivamente ex art. 38, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riscontrava beni indice di capacità contributiva non dichiarata: la titolarità di numerose unità immobiliari in quota di proprietà, l’acquisto di un’autovettura, un motoveicolo e un immobile. L’ufficio rideterminava il maggior reddito in 131.180,00 euro.

La C.t.p. di Pistoia accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il maggior reddito a 18.774,51 euro. La C.t.r. della Toscana, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, lo rideterminava in 75.844,00 euro. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare i motivi, la Corte rileva che il contribuente ha depositato istanza di estinzione per aver aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022. Il deposito riguarda la copia conforme della domanda di definizione, del modello F24 di versamento della prima rata e della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il contenzioso ha ad oggetto un atto impositivo compreso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nell’elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e seguenti, legge n. 197 del 2022.

Su queste basi, in virtù del comma 198 e in assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200, il processo va dichiarato estinto. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, come prescritto dall’ultimo periodo del medesimo comma 198.

La decisione non affronta nel merito i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, che restano assorbiti dalla declaratoria di estinzione. Il percorso argomentativo si esaurisce nella verifica dei presupposti della definizione agevolata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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