Opposizione esecutiva e litisconsorti necessari incerti: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 17244 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione esecutiva e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ex art. 331 cod. proc. civ.. L’esito delle opposizioni esecutive non è mai indifferente per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che è tenuto ad assolvere quale ausiliario di giustizia nell’espropriazione presso terzi. Ne deriva che, pur presentando la sentenza impugnata astratti profili di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., non può dispersi la rimessione della causa al giudice di primo grado ove sia del tutto incerta l’identità dei litisconsorti necessari, imponendosi la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in cassazione, con sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che, respingendo il gravame, aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta in relazione al credito azionato in via esecutiva dal creditore procedente mediante pignoramento presso terzi.

L’opponente aveva dedotto in compensazione, rispetto al credito azionato, propri crediti per prestazioni professionali e per somme pagate in nome e per conto del cliente. Il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione per mancata prova del credito opposto; la Corte territoriale aveva confermato la decisione, sia pure correggendone la motivazione. La questione approda in legittimità con ricorso articolato su violazione di legge e vizi motivazionali.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione preliminare, che assorbe l’esame dei motivi di merito. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata si è svolto unicamente nel contraddittorio tra debitore esecutato e creditore procedente, senza la partecipazione del terzo pignorato.

Versandosi in tema di opposizione esecutiva incidentale a una espropriazione presso terzi, sussisteva però litisconsorzio necessario anche con il terzo pignorato, che non risulta destinatario del ricorso in esame. La Corte richiama il principio già enunciato in sede di legittimità, secondo cui l’esito delle opposizioni esecutive, senza distinzioni di sorta, non è mai indifferente per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che è tenuto ad assolvere quale ausiliario di giustizia nell’espropriazione presso terzi.

Da ciò deriva il principio processuale per cui, in materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, così da consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio e, se del caso, ordinarne l’integrazione. Il Collegio richiama sul punto la Cass. Sez. 3, ord. n. 31389 del 2023 e, nello stesso senso, la Cass. Sez. 3, ord. n. 26562 del 2023 nonché la Cass. Sez. 3, sent. n. 11268 del 2020.

La Corte chiarisce quindi il limite del rimedio: benché la sentenza impugnata possa presentare astratti profili di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., non può dispersi la rimessione della causa al giudice di primo grado per procedere a contraddittorio integro nei confronti del terzo pignorato, essendo del tutto incerta l’identità di tali litisconsorti necessari. È questa incertezza a imporre la declaratoria di inammissibilità, anziché una pronuncia di integrazione del contraddittorio.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando sul punto Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

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