Indagini bancarie, autorizzazione non allegata e nullità dell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 4853 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indagini bancarie, la mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), d.P.R. n. 600 del 1973 e, per l’IVA, dall’art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972 non implica, in assenza di previsioni specifiche, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente o venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Detta autorizzazione esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, non richiede motivazione e non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo. La sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta quindi l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio.
Il Fatto
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006, un maggior reddito a seguito di accertamenti bancari nei confronti del contribuente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso, decurtando dal maggior imponibile una somma di euro 99.900,00.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello principale del contribuente e dichiarava la nullità dell’accertamento, ravvisando l’illegittimità dell’acquisizione dei dati bancari perché l’autorizzazione alle indagini non era stata richiesta né allegata all’avviso, quale elemento costitutivo del medesimo. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’intimato non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama un consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’autorizzazione alle indagini bancarie attiene solo ai rapporti interni all’amministrazione e in materia tributaria non vige il principio, sancito dal codice di procedura penale, della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita. L’eventuale vizio rileva solo se si sia tradotto in un concreto pregiudizio per il contribuente o se venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.
La giurisprudenza ha inoltre escluso qualsiasi obbligo di allegazione dell’autorizzazione. Essa esplica una funzione organizzativa, non è soggetta a motivazione e non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, sicché la sua mancata esibizione non vizia l’avviso fondato sulle risultanze bancarie. L’illegittimità può derivare solo dalla materiale assenza dell’autorizzazione e dal pregiudizio concreto che ne sia conseguito.
Su questa base la Corte rileva un duplice errore della sentenza impugnata. Anzitutto i giudici di appello hanno dato rilievo a un vizio — la mancata richiesta dell’autorizzazione — mai dedotto dalla parte, che aveva contestato esclusivamente la mancata allegazione all’avviso: è così violato l’art. 112 cod. proc. civ. In secondo luogo la Commissione regionale ha ritenuto che l’autorizzazione debba essere allegata all’avviso e adeguatamente motivata, facendo derivare da tali omissioni la nullità dell’atto impositivo.
I motivi di ricorso sono pertanto accolti. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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