Estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile l’interruzione dichiarata in udienza dal procuratore della parte deceduta determina, dal momento della dichiarazione, la sospensione del giudizio. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. Decorso inutilmente il termine, il giudice non può che prenderne atto, dichiarando estinto il processo e nulla disponendo sulle spese, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c..
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio in materia di pensioni civili, introdotto con ricorso depositato il 6 giugno 2024 da una ricorrente deceduta nel corso del procedimento. Il giudizio era stato promosso avverso un provvedimento di recupero credito erariale e di revoca di una partita di iscrizione, adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze nel giugno 2023 e notificato all’interessata nel luglio successivo.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2024 la difesa della ricorrente ha dichiarato il decesso della propria assistita, producendo il certificato di morte. Il giudice ha quindi dichiarato l’interruzione del processo. Con decreto dell’8 aprile 2025 è stata fissata l’udienza per l’accertamento dell’avvenuta estinzione; in tale sede la rappresentante del Ministero ha riferito che non risultava alcun atto di riassunzione. La causa è stata pertanto posta in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda gli effetti della mancata riassunzione del processo dopo l’interruzione determinata dal decesso della parte. Il giudice ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 108 c.g.c., che al comma 2 disciplina la dichiarazione degli eventi interruttivi da parte del procuratore costituito e al comma 3 stabilisce che dal momento di tale dichiarazione il processo è interrotto, salvo costituzione volontaria o riassunzione.
Il percorso argomentativo si snoda poi attraverso l’art. 109, comma 6, c.g.c., che impone la prosecuzione o la riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, a pena di estinzione, e l’art. 111, comma 1, c.g.c., che sanziona con l’estinzione l’inerzia delle parti tenute a rinnovare la citazione o a proseguire, riassumere o integrare il giudizio nel termine stabilito. Il successivo comma 4 qualifica l’estinzione come effetto che opera di diritto ed è dichiarato, anche d’ufficio, con sentenza.
Applicando tali disposizioni, la Corte rileva che l’interruzione è stata dichiarata in pubblica udienza il 10 dicembre 2024 e che, decorsi oltre tre mesi, il processo non è stato né proseguito né riassunto. Il giudice non compie alcuna valutazione discrezionale: accerta il decorso del termine perentorio e ne trae la conseguenza prevista dalla legge, dichiarando l’estinzione del processo.
Quanto alle spese, la Corte applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., che esclude la pronuncia sulle spese in caso di estinzione. La decisione è resa in composizione monocratica, con declaratoria di estinzione e disposizione alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Nota della Redazione
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