Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile sul gestore della struttura (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 162 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno è agente contabile e, come tale, è tenuto a riversare le somme all’ente locale e a rendicontare la propria gestione. La riforma introdotta dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e la successiva norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 115/2021, non fanno venir meno la qualità di agente contabile, poiché il denaro maneggiato resta di natura e destinazione pubblica. Persiste dunque il rapporto di servizio con l’ente impositore e la giurisdizione contabile sul danno derivante dall’omesso riversamento. La responsabilità contabile si radica indipendentemente da un titolo formale, essendo sufficiente la gestione, anche di fatto, di denaro a destinazione pubblica.
Il Fatto
Il Magistrato relatore ha chiesto la fissazione dell’udienza sul conto giudiziale reso dall’agente contabile, rappresentante legale della società gestrice di una struttura ricettiva, in ordine all’imposta di soggiorno riscossa nel 2021 e dovuta in favore di un Comune siciliano. Il conto era sprovvisto del visto di regolarità e non munito di determina di approvazione, con determina di non parificazione.
Dall’esame dei registri dei corrispettivi è emerso che l’imposta riscossa, pari a euro 3.796,00, era superiore a quella dichiarata di euro 3.668,00. L’agente non ha versato alcuna somma all’ente locale. Pur ritualmente evocato, non ha depositato deduzioni né è comparso. Il Pubblico Ministero ha aderito alla richiesta di condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla norma di riferimento, l’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, che disciplina l’istituzione dell’imposta di soggiorno da parte dei Comuni e prevede che il gestore della struttura ricettiva sia responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
In via preliminare il Collegio rileva che la relazione e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati all’agente contabile a mani, tramite la Polizia Municipale. L’agente non ha depositato deduzioni. Si rammenta che qualunque agente contabile, interno o esterno all’ente, ha l’obbligo di rendicontare il proprio operato, onde consentire la verifica della gestione e determinare il corretto rapporto di debito e credito con l’ente.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui sussiste il rapporto di servizio tra il gestore della struttura alberghiera e l’ente locale che ha istituito l’imposta. Le qualifiche di responsabile d’imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse: la prima impone di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo; la seconda impone di riversare le somme di spettanza pubblica riscosse, quale autonomo titolo di responsabilità. Richiama altresì il principio delle Sezioni riunite n. 22/2016.
Il Collegio sottolinea che la sopravvenuta normativa del 2020, in virtù della quale l’albergatore è considerato responsabile del pagamento dell’imposta, in nulla ha innovato quanto alla responsabilità contabile. Viene così confermata la giurisdizione contabile relativamente al danno provocato dal gestore della struttura ricettiva per l’omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno. Il denaro maneggiato resta di natura e destinazione pubblica, sicché permane un rapporto di servizio con l’obbligo di rendicontazione.
Accertato il mancato versamento, la Corte dichiara l’irregolarità della gestione e, dall’accertamento del mancato riversamento, fa discendere la responsabilità contabile per l’intero importo riscosso. L’agente è condannato al pagamento in favore del Comune, oltre interessi nella misura fissata dal regolamento comunale, e al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario.
Nota della Redazione
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