Rito abbreviato contabile e definizione alternativa del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 2 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. costituisce strumento di definizione alternativa del giudizio di responsabilità contabile, con funzione deflattiva e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, richiesta di definizione mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Ammesso il rito con decreto, il perfezionamento della definizione richiede il pagamento della somma determinata dal Presidente nel termine fissato e la verifica dei presupposti in camera di consiglio. La soccombenza comporta la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due medici per sentirli condannare al risarcimento di una somma complessiva di euro 169.672,08 in favore dell’Azienda sanitaria regionale del Molise. In via principale ha addebitato a ciascuno un danno patrimoniale e un danno all’immagine; in via subordinata, per l’ipotesi in cui non fosse ritenuto il rapporto di subordinazione, ha quantificato un diverso danno patrimoniale per il compenso delle prestazioni aggiuntive non dovute. La notizia di danno era scaturita da un articolo di stampa sul monte ore per prestazioni straordinarie presso alcune strutture sanitarie.
Uno dei due convenuti ha chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato, previo parere favorevole del pubblico ministero limitato al solo danno all’immagine, offrendo il pagamento del 10 per cento della somma quantificata in citazione per tale voce, con risarcimento del danno patrimoniale prima dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama l’art. 130 c.g.c., che colloca il rito abbreviato in alternativa al rito ordinario e ne individua la funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità. Il suo scopo è assicurare l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La richiesta va presentata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e presuppone il previo e concorde parere del pubblico ministero.
Con decreto adottato all’udienza camerale del 19/12/2024, verificato l’avvenuto previo risarcimento del danno patrimoniale, la Sezione ha accolto la richiesta e ammesso il convenuto alla definizione agevolata, previo pagamento della somma concordata nel termine perentorio del 10/1/2025 in favore dell’amministrazione danneggiata. La seconda camera di consiglio è stata fissata per la verifica successiva.
All’udienza camerale del 16/1/2025 le parti hanno concordato per la definizione ex art. 130 c.g.c. e hanno dato reciprocamente atto dell’avvenuto pagamento della somma determinata dal Presidente, come da attestazione dell’amministrazione danneggiata depositata dal difensore. Rilevata la sussistenza dei presupposti di legge, la Sezione ha dichiarato l’intervenuta definizione alternativa del giudizio.
La decisione non si esaurisce nell’accertamento del pagamento: la pronuncia condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio con rito abbreviato in favore dello Stato, liquidate dalla segreteria con nota a margine del provvedimento ai sensi dell’art. 31 c.g.c. La soccombenza giustifica la statuizione sulle spese. L’esito è dunque di definizione alternativa del giudizio, con chiusura del procedimento nei confronti del solo convenuto che ha formulato l’istanza.
Nota della Redazione
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