Partecipazione a gare podistiche durante la malattia e danno erariale da violazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 41 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione ad attività sportiva agonistica durante il periodo di assenza per malattia, in violazione delle prescrizioni mediche di riposo, integra violazione degli obblighi di diligenza, di fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede, anche quando l’attività esterna non sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia. La condotta che pregiudichi o ritardi la guarigione e il rientro in servizio determina un danno erariale risarcibile in favore dell’amministrazione di appartenenza. Il giudizio contabile non è precluso dalla sentenza penale di assoluzione pronunciata con rito abbreviato, poiché in tal caso non opera l’art. 652 cod. proc. pen. Il danno, non quantificabile nel suo preciso ammontare, è liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un militare dell’Esercito italiano, in forza presso un reparto della Capitale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa per le retribuzioni percepite nel periodo di assenza compreso tra il 22.09.2016 e il 18.01.2017. Il militare era stato rinviato a giudizio dalla Procura militare per simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate, per aver simulato infermità al fine di sottrarsi al servizio e percepire indebitamente la retribuzione.
Secondo la ricostruzione dell’accusa, durante l’assenza per riposo medico il convenuto aveva conseguito un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica e aveva partecipato a quattro gare podistiche di 10.000 metri. Il processo penale si concludeva con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, emessa con rito abbreviato. La Procura contabile riteneva comunque sussistente la violazione degli obblighi di servizio e dei doveri militari, con dolo e nesso causale rispetto al danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione difensiva fondata sulla sentenza penale di assoluzione. Rileva che nel giudizio contabile non fa stato tale pronuncia, perché decisa con il rito abbreviato di cui all’art. 438 cod. proc. pen. e dunque estranea all’ambito applicativo dell’art. 652 cod. proc. pen. Parimenti irrilevanti sono la deposizione del medico militare in sede penale e l’archiviazione del procedimento disciplinare, quest’ultima effetto dell’assoluzione penale.
La Corte delimita quindi l’oggetto del giudizio: non la simulazione o la truffa, ma la violazione degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e buona fede. Dalla documentazione emerge che il certificato medico del 18.10.2016 aveva prescritto quindici giorni di riposo e che il convenuto, prima della scadenza, aveva partecipato a una gara agonistica di 10.000 metri, recandosi il giorno seguente a visita con prolungamento della malattia.
Il Collegio richiama l’ordinanza n. 12994/2023 della Cassazione, secondo cui lo svolgimento di altra attività durante lo stato di malattia configura violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede, sia quando l’attività esterna è di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, sia quando, valutata ex ante, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Viene richiamata anche la sentenza n. 13063/2022, che colloca il dovere di osservare le cautele terapeutiche e di riposo nell’ambito dei doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che il convenuto, assente per infermità anche ortopediche, abbia violato il periodo di riposo prescritto partecipando a diverse gare agonistiche, che hanno necessariamente comportato un prolungamento dello stato di malattia. Sussiste pertanto il danno erariale, derivante da condotta dolosa o quanto meno gravemente colposa. La quantificazione avviene in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non essendo possibile stabilire con certezza il momento del rientro in servizio in assenza delle gare. Il convenuto è condannato al pagamento di € 7.500,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, con condanna alle spese di giustizia ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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