La notifica del ricorso va provata dieci giorni prima dell’udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 420 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c.. L’inosservanza di tale onere determina l’estinzione del processo, rilevabile d’ufficio dal giudice anche in assenza di costituzione della controparte. La disposizione integra una condizione di procedibilità dell’azione, la cui verifica presuppone il controllo officioso dell’avvenuto perfezionamento del contraddittorio. Il giudice dichiara l’estinzione con pronuncia che non comporta condanna alle spese.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato due provvedimenti dell’INPS Direzione centrale Pensioni. Con il primo l’Istituto aveva dichiarato inefficace e improcedibile l’istanza di computo gratuito, ai fini pensionistici, degli anni di durata legale del corso di laurea, perché presentata in forma collettiva e non individuale. Con il secondo aveva negato il beneficio nel merito, richiamando gli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconoscono il regime di gratuità agli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per i quali è richiesta la laurea magistrale o specialistica ai fini dell’accesso al ruolo.

L’INPS non si è costituita in giudizio. All’udienza del 10 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione. La questione approda al giudice unico delle pensioni senza contraddittorio dell’Istituto.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico non esamina il merito delle domande pensionistiche. La decisione si arresta su un rilievo preliminare, rilevato d’ufficio: la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., che impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

La norma è richiamata testualmente nella sua formulazione letterale. L’onere non riguarda il contenuto della domanda, ma la prova del perfezionamento del contraddittorio. Il deposito delle prove di notifica entro il termine anticipato costituisce adempimento necessario perché il giudice possa verificare la regolare instaurazione del rapporto processuale.

Il mancato assolvimento di tale onere produce l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c. La declaratoria opera indipendentemente dalla costituzione della controparte e prescinde da ogni valutazione sul fondamento della pretesa. Il giudice rileva la carenza in via officiosa, senza che sia necessaria un’eccezione di parte.

La pronuncia non contiene condanna alle spese. Il dispositivo dichiara l’estinzione e lascia integralmente impregiudicata la possibilità di riproporre la domanda nel rispetto degli oneri di notifica e deposito. La vicenda resta così definita su un piano esclusivamente processuale, senza alcun accertamento sul diritto al computo gratuito degli anni di studi universitari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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