Estinzione del reato per patteggiamento e recidiva ipso iure (Cass. pen. Sez. I n. 12385 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera ipso iure e non richiede alcuna formale pronuncia del giudice dell’esecuzione. Ne consegue che di quel reato non può tenersi conto ai fini della contestazione della recidiva. Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è invece adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ritenuto decisivo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, in rito abbreviato, dal Tribunale per il reato di rientro illegale nel territorio dello Stato dopo l’espulsione, con pena di otto mesi di reclusione. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, revocando l’espulsione a pena espiata.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: da un lato la violazione di legge per il riconoscimento della recidiva fondato su una precedente condanna a pena estinta; dall’altro il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la misura delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta preliminarmente il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, e lo dichiara infondato. Richiamando un proprio precedente, la Corte osserva che è adeguata la motivazione che espone l’assenza di uno solo dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen., purché decisivo. Il passaggio in cui i giudici di merito sottolineano che il condannato era stato colto con oggetti ritenuti funzionali alla commissione di furti è sufficiente a sostenere la valutazione di non tenuità dell’offesa.
Quanto alle attenuanti generiche, il motivo è inammissibile: è solo enunciato, privo di articolazione logica e inconferente, poiché nel bilanciamento ex art. 69 cod. pen. le attenuanti erano state ritenute equivalenti.
Il primo motivo è invece fondato. Il collegio dà continuità all’orientamento di legittimità secondo cui l’estinzione del reato oggetto di patteggiamento, per le condizioni dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera ipso iure e non necessita di una formale pronuncia del giudice dell’esecuzione. Da ciò deriva che di tale reato non si può tenere conto per la recidiva.
Sul punto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. La pena è rideterminata direttamente: ferma la pena base, si elimina il bilanciamento per la caduta della recidiva, si applica la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione e si opera il taglio ex art. 442 cod. proc. pen. per il rito abbreviato, con pena finale rideterminata in cinque mesi e venti giorni di reclusione. Il ricorso è respinto nel resto.
Nota della Redazione
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