Occupazione abusiva alloggio ERP e sequestro preventivo non ostano domanda regolarizzazione (Cass. pen. Sez. II n. 4196 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del periculum in mora, quale condizione legittimante del sequestro preventivo a norma dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., deve essere compiuta con riferimento al momento dell’adozione della misura e non in prospettiva dell’eventuale accoglimento della domanda di regolarizzazione. La mera presentazione della domanda di regolarizzazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 22 della legge Reg. Lazio n. 1 del 2020, non fa venir meno l’arbitrarietà dell’occupazione né la permanenza del reato di cui all’art. 633 cod. pen., potendo tale effetto discendere solo dall’accoglimento della domanda. Il rilascio dell’alloggio su iniziativa dell’ente proprietario e il sequestro preventivo sono rimedi concorrenti, non alternativi, sicché l’attivazione della tutela civilistica non integra violazione del principio di proporzionalità, da valutarsi con esclusivo riferimento alle cautele alternative previste dall’ordinamento processuale penale.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23/09/2024, aveva rigettato la richiesta di riesame proposta ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. da due soggetti contro il decreto con cui il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo impeditivo di un immobile di proprietà dell’ATER del Comune di Roma, dagli stessi arbitrariamente occupato senza titolo.

Avverso tale ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 321 cod. proc. pen. e dell’art. 633 cod. pen. in relazione all’art. 22, commi 140 e seguenti, della legge Reg. Lazio n. 1 del 2020. La difesa sosteneva che la presentazione della domanda di regolarizzazione avesse interrotto la permanenza del reato e reso non proporzionato il sequestro, stante la pendenza della procedura civilistica di rilascio attivata dall’ente proprietario.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta entrambi i motivi. Sul primo, osserva che risulta pacifico che gli indagati si introdussero nell’immobile senza alcun titolo e protrassero nel tempo l’occupazione. La tesi difensiva, secondo cui la sola presentazione della domanda di regolarizzazione avrebbe fatto venir meno l’arbitrarietà, non è condivisibile.

Il periculum in mora va valutato al momento dell’adozione della misura, non nella prospettiva incerta, nell’an e nel quando, dell’eventuale accoglimento della domanda. In mancanza di accoglimento comprovato, l’arbitrarietà dell’occupazione e la permanenza della condotta delittuosa non possono ritenersi cessate: tale effetto discende solo dall’accoglimento, non dalla mera presentazione della domanda.

Il comma 141 dell’art. 22, nel condizionare l’assegnazione in regolarizzazione al protrarsi dell’occupazione fino al provvedimento di assegnazione, non attribuisce all’occupante un diritto a permanere legittimamente nell’alloggio in attesa della pronuncia comunale. La ratio della norma è diversa: il legislatore regionale presuppone che, se l’occupante pone volontariamente fine all’occupazione, viene meno quella situazione di fatto che giustifica la deroga alle ordinarie procedure di assegnazione.

Ne consegue la legittimità del sequestro anche nelle more del procedimento amministrativo, senza che la sua esecuzione pregiudichi la possibilità di regolarizzazione: un allontanamento non volontario, in esecuzione di un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria, non potrà ostare alla sanatoria.

Sul secondo motivo, la Corte rileva la pluridirezionalità dell’illecito, che consente l’applicazione concorrente del rilascio dell’alloggio ex art. 18 d.P.R. n. 1035 del 1972 (richiamando Sez. U civ. n. 24148 del 13/10/2017) e del sequestro preventivo. I due rimedi pertengono a settori diversi dell’ordinamento e la legge non ne ha previsto l’alternatività: il principio di proporzionalità va valutato solo rispetto alle cautele alternative contemplate dall’ordinamento processuale penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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