Mafia atipica: sufficienza della fama criminale e doppia presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 12384 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. non è necessario che la forza intimidatrice si estrinsechi in concreti atti di violenza o minaccia, essendo sufficiente la spendita della fama criminale acquisita o dell’assoggettamento omertoso del territorio anche mediante piccoli soprusi o prevaricazioni. Nelle mafie delocalizzate la capacità di intimidazione può desumersi dalla replica del modulo organizzativo della casa madre. Non è richiesto che la forza intimidatoria sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale. In materia cautelare, per i delitti di criminalità organizzata opera la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., con inversione dell’onere motivazionale in capo al giudice.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Milano, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen. sull’appello del pubblico ministero, in riforma dell’ordinanza del giudice delle indagini preliminari che aveva respinto la richiesta, applicava la custodia cautelare in carcere a un indagato per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., art. 10, 12, 14 l. n. 497/1974, art. 629 cod. pen. (più capi) e art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso il provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione sui gravi indizi per il reato associativo di stampo mafioso, assenza di esternalizzazione del metodo mafioso e difetto di affectio societatis; analoga censura sugli ulteriori reati; violazione di legge sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato, dando continuità all’orientamento espresso nella sentenza Sez. 1 n. 7501 del 2025, relativa a un coindagato del ricorrente. Il Tribunale del riesame, muovendo da un’associazione a struttura orizzontale, dotata di cassa comune e legata a un territorio, ne aveva tratto la prova della affectio societatis dalla continuità degli incontri, dall’apporto di capitali e dalla consapevolezza delle condotte criminose altrui.
Quanto alla esternalizzazione del metodo mafioso, la Corte richiama Sez. 6 n. 18125 del 2019, che indica i tre requisiti della nuova formazione criminale: fama e prestigio autonomi, concreta capacità di intimidazione, assoggettamento omertoso nel territorio. Sul punto richiama altresì Sez. 2 n. 47538 del 2022 e Sez. 1 n. 51489 del 2019, secondo cui la capacità intimidatoria può derivare dalla spendita della fama criminale o da piccoli soprusi. Per le mafie delocalizzate, Sez. 5 n. 14403 del 2024 consente di desumere la forza d’intimidazione dalla replica del modello della casa madre. Sez. 5 n. 44156 del 2018 ammette la configurabilità con riguardo alle mafie atipiche, senza necessità di prova della penetrazione massiccia nel tessuto economico.
La Corte respinge poi i singoli argomenti difensivi. Non è necessario che la spendita della forza di intimidazione avvenga direttamente ad opera del ricorrente: è sufficiente che sia riconducibile all’organizzazione. Richiamando Sez. 2 n. 55141 del 2018, esclude che il legame associativo presupponga la reciproca conoscenza tra tutti gli associati. I contrasti interni non escludono l’affectio. La partecipazione a summit, la gestione di attività economiche apparentemente lecite e l’attività di recupero crediti sono indici non illogici del ruolo nel sodalizio.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene non illogica la conclusione che l’arma fosse in disponibilità della consorteria. Per le estorsioni dei capi 13 e 17 e per l’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi con la motivazione dell’ordinanza.
Sul terzo motivo, dedicato alle esigenze cautelari, il ricorso è inammissibile: non si confronta con la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., applicabile ai reati contestati. Richiamando Sez. 1 n. 21900 del 2021, la Corte conferma che la presunzione relativa di pericolosità sociale inverte i poli del ragionamento giustificativo, non richiedendo la dimostrazione in positivo del periculum libertatis. L’allontanamento dal territorio lombardo non vale a superare la presunzione.
Nota della Redazione
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