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Estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello e potere del giudice di legittimità (Cass. pen. n. 25841 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. Il termine di prescrizione, computato secondo le regole vigenti ratione temporis e considerati gli eventi sospensivi, ove risulti decorso alla data della pronuncia del giudice d’appello, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato, a meno che non emergano elementi per una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 31 maggio 2023, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 116 cod. strada, consumato il 23 maggio 2018. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10 luglio 2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato rilievo dell’estinzione del reato, essendosi il termine di prescrizione di cinque anni maturato in epoca anteriore alla sentenza d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, secondo cui è consentito dedurre con il ricorso per cassazione la maturata prescrizione non rilevata dal giudice di merito, trattandosi di un’ipotesi di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..

Nel merito, la Corte ha verificato la decorrenza del termine di prescrizione, pari ad anni cinque, ulteriormente incrementato nella misura massima di anni uno e mesi sei ai sensi dell’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, nonché di giorni trentacinque per il rinvio su istanza di parte all’udienza del 25 maggio 2022. Il termine è risultato decorso alla data del 28 maggio 2025, quindi in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello.

Accertata la maturata prescrizione, la Corte ha escluso la sussistenza di elementi che potessero condurre a una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che l’eventuale causa di estinzione del reato non può prevalere sull’evidenza dell’innocenza dell’imputato. Ha pertanto dichiarato l’estinzione del reato e annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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