Omicidio stradale: inammissibile il ricorso che reitera i motivi di appello (Cass. pen. n. 25519 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare genericamente una presunta carenza o illogicità della motivazione. La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata. La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere effettuata secondo i criteri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, restando autonoma rispetto alla motivazione sulla misura della pena.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen., per avere, procedendo alla velocità di circa 97 km/h in una galleria con limite di 60 km/h e senza mantenere la distanza di sicurezza, tamponato un motociclo, cagionando la morte del conducente. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma, aveva ridotto ad anni uno e mesi sei la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, confermando nel resto la pronuncia. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come le censure proposte fossero sostanzialmente coincidenti con quelle già dedotte in appello e motivatamente respinte, senza alcun confronto critico con gli argomenti del provvedimento impugnato, secondo il principio per cui la mera reiterazione dei motivi di appello integra un vizio di genericità.
Quanto alle prime due doglianze, concernenti la dinamica del sinistro e la valutazione delle prove, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito, potendo censurare solo l’illogicità macroscopica della motivazione. Ha ritenuto congrua la ricostruzione fondata sugli accertamenti urgenti e sulla consulenza cinematica, evidenziando l’irrilevanza della diversa vetustà del veicolo preso a parametro dal consulente e la non esonerabilità della scarsa visibilità, che avrebbe anzi imposto una condotta di guida più prudente.
La Corte ha escluso il concorso colposo della vittima di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., non essendo comprovata la condotta alternativa prospettata dalla difesa, né rilevando il mero ritrovamento del casco allacciato. Ha infine ritenuto infondate le censure sul trattamento sanzionatorio, essendo la pena di misura media o prossima al minimo edittale, e correttamente motivato il diniego dei benefici, in ragione della gravità dei profili di colpa. Quanto alla sospensione della patente, ha precisato che la sua durata va determinata secondo i criteri dell’art. 218, comma 2, cod. strada, in modo autonomo rispetto alla pena.
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Nota della Redazione
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