Rifiuto di accertamenti ematochimici e necessità di cure mediche (Cass. pen. Sez. IV n. 25527 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche l’accertamento del tasso alcolemico e della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope è effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, dalle strutture sanitarie; il rifiuto di sottoporsi a tali accertamenti integra i reati di cui all’art. 186, comma 7, e all’art. 187, comma 8, cod. strada esclusivamente quando sia stata richiesta alla struttura sanitaria l’esecuzione degli esami. La condizione della sottoposizione a cure mediche, presupposto della deroga all’iter procedimentale ordinario, deve essere accertata in concreto, non potendosi desumere automaticamente dall’assenza di traumi o lesioni evidenti, né dalla circostanza che il conducente si sia successivamente allontanato.
Il Fatto
Il Tribunale di Grosseto aveva assolto la conducente di un’autovettura uscita fuori strada, coinvolta in un incidente stradale e trasportata presso il Pronto Soccorso, dall’accusa di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematochimici previsti dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada. Il giudice di merito aveva escluso la configurabilità del reato ritenendo che non fosse stato rispettato l’iter procedimentale, in quanto la donna non necessitava di cure mediche ed era stata trasportata in ospedale solo su richiesta della Polizia municipale.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il travisamento della prova e la violazione di legge, sostenendo che la documentazione sanitaria dimostrava la necessità di cure e che l’accertamento era comunque doveroso in caso di incidente stradale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come riformato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, la sentenza di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550 cod. proc. pen. è inappellabile dal pubblico ministero ed è ricorribile per cassazione; nel caso di specie il ricorso era stato ritualmente proposto dal Procuratore generale ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha chiarito che in caso di incidente stradale l’accertamento dello stato di alterazione deve comunque essere disposto, essendo l’incidente stesso il motivo indicato dal legislatore; non è richiesta alcuna motivazione aggiuntiva. Ha inoltre precisato che, per l’accertamento del tasso alcolemico, la polizia non può accompagnare il conducente presso una struttura sanitaria, potendolo fare solo ai sensi dell’art. 187, comma 3, cod. strada per gli accertamenti tossicologici, alle condizioni ivi previste.
Quanto al presupposto delle cure mediche, la Corte ha esaminato la sentenza Sez. 4, n. 30041 del 2024, valorizzandone la lettura sistematica: il rifiuto è sanzionato solo se gli organi di polizia hanno chiesto alla struttura sanitaria di eseguire gli accertamenti e il conducente, coinvolto in incidente, sia stato sottoposto a cure; la mera valutazione soggettiva degli operatori circa l’abbisognevolezza di cure non è sufficiente.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto illogica la motivazione del Tribunale, che aveva dedotto la non necessità di cure dall’assenza di lesioni evidenti, ignorando la documentazione sanitaria dalla quale emergeva un trauma addominale; il giudice di merito non aveva inoltre chiarito se il trasporto in ospedale fosse stato disposto dai sanitari e se gli accertamenti fossero compatibili con le attività di soccorso. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Grosseto in diversa composizione.
Nota della Redazione
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