L’estinzione del reato non elide il valore sintomatico (TAR Lazio n. 6247 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intervenuta estinzione del reato non elide la rilevanza sintomatica del fatto storico che può essere valutato dall’Amministrazione, in sede di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza. La valutazione amministrativa del medesimo fatto già oggetto di giudizio penale si pone su un piano autonomo e differente, in applicazione del principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici. Il requisito della residenza legale decennale va inteso anche in senso qualitativo come “periodo di osservazione”, durante il quale il richiedente deve dare prova di un comportamento senza mende, salvo che ricorrano fattispecie di particolare gravità apprezzabili nel loro valore sintomatico anche oltre il decennio. Lo stabile inserimento sociale ed economico costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la concessione della cittadinanza.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante, presentava in data 11 giugno 2020 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Con decreto ministeriale del 7 ottobre 2024, l’Amministrazione, previa comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, respingeva la domanda, rilevando che nel corso dell’istruttoria era emersa una condanna, confermata in appello e divenuta irrevocabile, per il reato di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen..

Nelle osservazioni presentate in sede procedimentale, l’interessato evidenziava di aver interamente scontato la pena e di aver raggiunto una piena integrazione sociale. Avverso il diniego, il ricorrente proponeva ricorso deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché erronea valutazione dell’intervenuta estinzione del reato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso la fondatezza del primo motivo, rilevando che il provvedimento impugnato richiama espressamente le osservazioni dell’istante e indica le ragioni per cui esse non sono state ritenute dirimenti, con conseguente esclusione della lesione delle garanzie partecipative.

Quanto ai restanti motivi, la sentenza afferma che la condanna per il reato di violenza sessuale, rientrando tra le ipotesi ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 legge n. 91/1992, costituisce a fortiori circostanza ostativa alla naturalizzazione. Il Collegio richiama il notevole allarme sociale dei reati lesivi di diritti fondamentali della persona, puniti con pena edittale massima fino a dodici anni di reclusione, e l’intervento legislativo di inasprimento sanzionatorio di cui alla legge n. 69/2019.

La pronuncia esclude poi che l’intervenuta estinzione del reato assuma portata dirimente: la circostanza, debitamente considerata dall’Amministrazione, non elide la rilevanza del fatto storico, che residua quale indice sintomatico ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale. Tale conclusione discende dal principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici, per cui le valutazioni volte all’accertamento della responsabilità penale si pongono su piano autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto in sede amministrativa.

Il Collegio valorizza infine l’elemento temporale: il fatto, commesso nel 2013, si colloca nel decennio antecedente la domanda presentata nel 2020, che costituisce il c.d. “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, inclusa l’irreprensibilità della condotta. Lo stabile inserimento sociale ed economico del ricorrente rappresenta soltanto il percorso normale atteso dallo straniero regolarmente soggiornante e costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per aspirare alla concessione della cittadinanza. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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