Ferma biennale per piloti senza brevetto militare con funzioni identiche (TAR Lazio n. 6251 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000, come richiamato dagli artt. 966 e 1803 del d.lgs. n. 66/2010, deve essere interpretato teleologicamente e non secondo un mero criterio letterale. Il beneficio della ferma volontaria biennale con relativo premio economico spetta anche agli ufficiali titolari di brevetto di pilota-osservatore o di pilota di elicottero dell’Esercito Italiano, qualora l’Amministrazione abbia loro attribuito funzioni identiche a quelle degli ufficiali con brevetto di pilota militare, con ciò riconoscendo una sostanziale parità di qualificazione professionale.

Il Fatto

Un gruppo di ufficiali piloti dell’Esercito Italiano, in servizio permanente e in possesso del brevetto militare di pilota osservatore e/o di pilota di elicottero, aveva presentato istanza per essere ammesso a contrarre il primo biennio di ferma volontaria e a percepire il relativo premio economico, ai sensi degli artt. 966 e 1803 del d.lgs. n. 66/2010. Le istanze erano state respinte dall’Amministrazione della Difesa, la quale aveva ritenuto che il beneficio spettasse esclusivamente agli ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare, requisito non posseduto dai ricorrenti.

Gli interessati impugnavano i dinieghi, deducendo l’erronea applicazione della normativa e l’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai colleghi titolari del diverso brevetto, atteso che svolgevano le medesime funzioni operative e addestrative. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio contestando le censure.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 6766/2021 e la propria precedente pronuncia n. 7925/2022, non impugnata. Il collegio ha evidenziato che la finalità della disciplina premiale è quella di contrastare l’esodo verso compagnie private di personale militare altamente qualificato, la cui formazione ha comportato ingenti costi per l’Amministrazione. Tale ratio, ha osservato il giudice, accomuna non solo i titolari del brevetto di pilota militare ma anche quelli di brevetti diversi, come il pilota-osservatore o il pilota di elicottero.

La sentenza ha quindi superato l’orientamento che ancorava la riserva del beneficio al dato formale del possesso del brevetto di pilota militare. Al contrario, ha affermato che quando l’Amministrazione attribuisce agli ufficiali funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare, impiegandoli anche in teatro operativo con equipaggi misti e senza riserve sulle loro capacità, l’interpretazione letterale della norma deve cedere il passo a quella teleologica. Il criterio letterale, ha ricordato il collegio, non è privilegiato dall’art. 12 delle preleggi, che richiede di considerare anche l’intenzione del legislatore.

Ne consegue che il beneficio deve essere riconosciuto anche a coloro che, pur privi del brevetto di pilota militare, svolgono funzioni identiche e sono quindi possessori, per implicito riconoscimento della P.A., di un grado di professionalità analogo. Il TAR ha pertanto annullato i provvedimenti impugnati e accertato il diritto dei ricorrenti ad accedere al beneficio, subordinatamente alla condizione dello svolgimento di funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare. Le spese di lite sono state compensate per la natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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