Accesso alla Carta elettronica docente tramite ottemperanza e commissario ad acta (TAR Campania n. 2702 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente può agire per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato ed è sufficiente che sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, senza che l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione. Sussistendo i presupposti di cui all’art. 114 del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e le ordina di provvedere entro un termine determinato. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede su istanza della parte ricorrente entro un ulteriore termine. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, l’importo per gli anni scolastici indicati nel titolo azionato, oltre interessi. Il titolo era stato notificato e risultava passato in giudicato.

L’Amministrazione si è costituita con mero atto di stile, senza svolgere difese. All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 del codice del processo amministrativo. Verifica il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria.

Accerta quindi l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza era stata notificata e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio designa sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Questi, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora dovute, sono poste a carico del Ministero.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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