Competenza del Tar per ottemperanza e commissario ad acta (TAR Campania n. 4847 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è ammissibile e fondato quando il titolo azionato sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 320/1997, senza che l’Amministrazione abbia provato di avervi dato integrale esecuzione. Accertato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, che opererà in via sostitutiva solo in caso di perdurante inerzia, previa verifica dell’adempimento e su istanza della parte interessata. La nomina anticipata del commissario non richiede l’accertamento di una precedente inottemperanza, ma è funzionale a garantire l’effettività della tutela.

Il Fatto

Una docente di scuola materna, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre-ruolo prestato presso scuole statali, con condanna del Ministero al pagamento di differenze retributive e spese di lite, ha agito davanti al TAR Campania per l’ottemperanza al giudicato.

L’Amministrazione non si è costituita tempestivamente e non ha fornito prova di aver dato esecuzione alla sentenza. Con ordinanza istruttoria, il TAR ha chiesto alla ricorrente di documentare l’effettivo passaggio in giudicato della decisione, che è stato poi attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando la legittimazione passiva dell’Amministrazione scolastica, il passaggio in giudicato del titolo – documentato dall’attestazione di cancelleria – e la regolare notifica in forma esecutiva.

Quanto al merito, il TAR ha rilevato che, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva offerto alcuna prova dell’avvenuto pagamento delle somme liquidate in favore della ricorrente. Tale inerzia integra un inadempimento all’obbligo di conformarsi al giudicato, con conseguente accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.

Per garantire l’effettività della tutela, il TAR ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario provvederà in via sostitutiva solo in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, dietro presentazione di specifica istanza della parte interessata e entro il termine di sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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