Estinzione per rinuncia accettata e no al doppio contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 5685 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di rinuncia alla domanda accettata dall’altra parte, il giudice dichiara l’estinzione del processo e dispone la compensazione delle spese di lite, quando tale sia la volontà espressa dalle parti. La composizione stragiudiziale della lite, con accordo transattivo che prevede la rinuncia dell’Amministrazione alla prosecuzione del contenzioso e l’accettazione della controparte, integra il venir meno dell’interesse alla decisione. In tale ipotesi non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché la definizione negoziale esclude la soccombenza che ne costituisce il fondamento.
Il Fatto
La vicenda origina da un credito IVA per l’anno di imposta 2007, vantato da una società di costruzioni e oggetto di cessione pro solvendo. La cessionaria ne aveva chiesto il rimborso, mentre l’Amministrazione finanziaria, rilevata una posizione debitoria della cedente quale sostituto d’imposta, aveva erogato solo in parte la somma richiesta. Entrambi i gradi di merito si erano conclusi a favore della cessionaria, con rigetto dell’appello dell’Ufficio.
Proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate e controricorso della contribuente, nelle more le parti raggiungevano un accordo transattivo, con rinuncia dell’Ufficio alla prosecuzione del giudizio e accettazione della società, oltre alla compensazione delle spese. La contribuente chiedeva quindi la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Chiamata a pronunciarsi sulla definizione sopravvenuta, la Corte prende atto del deposito dell’accordo transattivo da parte dell’Amministrazione finanziaria in risposta alla richiesta di informazioni. Nella relazione allegata l’Ufficio comunica di aver rinunciato alla prosecuzione del contenzioso davanti alla Cassazione, con espressa accettazione della rinuncia e della compensazione delle spese da parte della contribuente, come risultante dal medesimo atto transattivo.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione giuridica dell’atto: si verte in ipotesi di rinuncia alla domanda accettata dall’altra parte. Da tale qualificazione discende, sul piano processuale, la dichiarazione di estinzione del processo. La Corte dà conto che la volontà delle parti è espressamente nel senso della compensazione delle spese di lite, e a tale volontà conforma la statuizione.
Sul piano delle conseguenze economiche del giudizio, la Corte affronta il profilo del contributo unificato. A seguito della composizione stragiudiziale, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Il collegio richiama, a sostegno, una linea interpretativa consolidata della stessa sezione tributaria: Cass., Sez. 5, n. 31732 del 2018, Cass., Sez. 5, n. 8184 del 2020, Cass., Sez. 5, n. 39284 del 2021 e Cass., Sez. 5, n. 27244 del 2022.
La decisione si chiude con la dichiarazione di estinzione del ricorso e la compensazione delle spese di lite, coerentemente con l’assetto negoziale raggiunto dalle parti.
Nota della Redazione
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