Omessa pronuncia sulle spese nel giudizio di ottemperanza tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 10358 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al giudice tributario di pronunciarsi sulle spese di lite, sempre che la relativa statuizione scaturisca da una valutazione complessiva della controversia e del suo iter processuale. Tale ipotesi è diversa dalla compensazione ope legis prevista dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce conseguenza automatica dell’estinzione del giudizio. L’omessa pronuncia sulle spese integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 91 e segg. c.p.c., nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, ledendo il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
Il Fatto
La contribuente aveva instaurato un giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice di appello aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, omettendo tuttavia di pronunciarsi sulle spese di lite, nonostante la relativa domanda fosse stata proposta. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa regolamentazione delle spese del giudizio definito con la declaratoria di estinzione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata, senza costituirsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo di impugnazione. I giudici di legittimità hanno preliminarmente chiarito che la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non determina automaticamente l’esonero del giudice dal pronunciarsi sulle spese. La statuizione sulle spese deve invece scaturire da una valutazione complessiva della controversia, della condotta delle parti e delle ragioni che hanno determinato l’esito del giudizio, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata conteneva la locuzione “nulla per le spese”, la quale equivale a una vera e propria omessa pronuncia, non essendo le spese state poste a carico di alcuna parte né compensate, in tutto o in parte. Tale omissione integra la violazione dell’obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese, che trova fondamento negli artt. 91 e segg. c.p.c. e nell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, norme di natura inderogabile.
La Corte ha evidenziato come l’obbligo di pronuncia sulle spese sia espressione del principio di corrispondenza tra domande delle parti e statuizioni giudiziali di cui all’art. 112 c.p.c. e costituisca un cardine della tutela processuale civile, in correlazione con il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. L’omissione rilevata determina pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda sul governo delle spese processuali del giudizio di ottemperanza e su quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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