Incarichi aggiuntivi al direttore generale di azienda speciale e onnicomprensività (Corte dei Conti Sez. II App. n. 97 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 sono enti strumentali e articolazioni interne del Comune, non enti pubblici economici. Al direttore generale si applica il CCNL della dirigenza degli enti locali e il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. Un incarico di consulenza conferito dall’azienda al proprio direttore generale, e non da un soggetto terzo, non è “esterno” e viola l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ponendo il dirigente in conflitto di interessi. La responsabilità amministrativa sussiste a titolo di dolo quando l’agente abbia accettato il rischio dell’evento dannoso. Le quote di riparto interno vanno rideterminate, non essendo la solidarietà passiva presunta.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 68/2023, aveva condannato in via principale, a titolo di dolo, il direttore generale di un’azienda speciale comunale al risarcimento di un danno erariale di oltre centomila euro, e in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, gli organi dell’azienda e del Comune. All’origine della pretesa vi erano due contestazioni alternative: l’attribuzione del trattamento economico del CCNL dei dirigenti degli enti locali e la percezione di compensi per un incarico aggiuntivo di consulenza del lavoro, fiscale e tributaria, in violazione del principio di onnicomprensività.
Il direttore generale ha proposto appello principale; hanno proposto appelli incidentali il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, un revisore dei conti, un assessore poi divenuto sindaco e un altro componente del consiglio. La questione centrale riguarda la natura giuridica dell’azienda speciale e il regime degli incarichi aggiuntivi conferiti al direttore.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione dell’azienda speciale. Richiamando Cass. n. 3984/2023, essa è ente strumentale del Comune, parte dell’ente nel quadro del suo assetto ordinamentale; la sua attività è diretta e orientata dall’ente controllante. Ne deriva l’assimilazione delle procedure di assunzione a quelle concorsuali e la conformazione del rapporto ai principi dell’impiego pubblico. Il Collegio esclude che la vocazione imprenditoriale condizioni il regime del rapporto di lavoro: la presenza di contributi annui e di un obbligo di ripianamento delle perdite dimostra l’assenza di reale autonomia economica.
Da qui l’applicabilità del CCNL della dirigenza degli enti locali al direttore generale, quale figura apicale dell’ente controllante. Ne consegue il divieto di incarichi esterni non autorizzabili e il principio di onnicomprensività del trattamento, che impone di far confluire ogni compenso aggiuntivo nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
La Corte rileva, decisivamente, che l’incarico di consulenza non proveniva da un soggetto terzo, ma dalla stessa azienda già datrice di lavoro: manca il requisito dell’alterità del soggetto affidante, sicché l’incarico non è “esterno”. Le prestazioni affidate si sovrapponevano a quelle proprie del ruolo apicale o erano oggetto di verifica del direttore stesso, con palese conflitto di interessi. Pur dubitando della prova di un vantaggio economico, il Collegio esclude che una spesa illegittima possa dirsi conveniente.
Quanto all’elemento psicologico, la Sezione esclude l’applicabilità retroattiva della disciplina introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020 e ravvisa il dolo eventuale: il direttore aveva piena consapevolezza dell’esborso aggiuntivo e accettò il rischio dell’evento dannoso. La previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, se contra legem, non esclude l’imputazione soggettiva.
La Corte accoglie parzialmente l’eccezione di prescrizione, applicando la sospensione di 176 giorni di cui all’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020. Accoglie inoltre la censura sull’erronea imputazione solidale delle quote: la solidarietà passiva non si presume e va rideterminata. Un appello incidentale è dichiarato inammissibile per difetto di abilitazione al patrocinio in cassazione dei difensori; un altro è accolto per assenza di prova della condotta alternativa lecita. Il danno finale, rideterminato, è liquidato in poco più di centomila euro, con condanne sussidiarie ripartite per quote.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.