Estorsione ambientale e presunzione di pericolosità: annullata l’ordinanza del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 4789 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche una richiesta formalmente priva di esplicite minacce è idonea a coartare la volontà della vittima e a integrare l’estorsione ambientale, quando proviene da un soggetto notoriamente inserito in un gruppo criminale che esercita il controllo del territorio, ed è percepita come concretamente attuabile. Il giudice del riesame che valorizza l’apparente libertà della persona offesa e l’assenza di minacce palesi, senza considerare l’effetto intimidatorio del contesto, incorre in una contraddittorietà logica della motivazione. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. può essere superata solo dando conto di elementi concreti afferenti alla tipologia del delitto, alle modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, accogliendo la richiesta dell’indagato, ha annullato l’ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per una pluralità di ipotesi di reato, disponendo l’immediata scarcerazione. Il collegio ha riconosciuto la gravità indiziaria solo per i delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di illecita concorrenza contestati ai capi 4 e 5, escludendola per le ulteriori fattispecie di estorsione. Ha poi ritenuto superata la presunzione di pericolosità, valorizzando il tempo trascorso, il carattere occasionale della condotta e il ruolo meramente esecutivo dell’indagato.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio indiziario e al governo delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ritiene il ricorso fondato. L’impugnazione, pur invocando in alcuni passaggi una ricostruzione alternativa del fatto, mette in luce una stridente contraddittorietà logica dell’apparato argomentativo, per il concorso di proposizioni inconciliabili su punti decisivi, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 20804 del 2013.

Il contrasto emerge tra la descrizione del contesto criminale, desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e la valutazione frammentata delle singole condotte. Il Tribunale valorizza l’apparente libertà dei proprietari e l’assenza di minacce esplicite, senza considerare che le condotte e le dichiarazioni dei testi possono essere condizionate dalla consapevolezza delle conseguenze negative.

Il collegio avrebbe dovuto verificare la configurabilità dell’estorsione ambientale, perpetrata da soggetti inseriti in gruppi criminali dominanti e percepita dagli abitanti come concreta e certa, quand’anche attuata con linguaggio criptico, purché idoneo a incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. II n. 18566 del 2020, Sez. II n. 22976 del 2017, Sez. II n. 53652 del 2014). Non esclude l’estorsione la mancanza di concorrenza nel settore né l’esiguità dei margini di profitto, poiché resta la coartazione della libertà contrattuale.

Ulteriore aporia consiste nell’aver ritenuto la gravità indiziaria per i capi 4 e 5 ed esclusa per le altre fattispecie, consumate con modalità simili, nel medesimo territorio e dai medesimi soggetti.

Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è superabile solo con elementi concreti, non con il mero decorso del “tempo silente”, secondo Sez. II n. 24553 del 2024. Gli elementi valorizzati dal Tribunale trovano smentita in atti. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Palermo ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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