Ricorso del P.M. inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse esecutivo (Cass. pen. Sez. I n. 20368 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha sospeso l’ordine di esecuzione della pena è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, lo stesso ufficio esecuzioni abbia revocato l’ordine con decreto che dichiari la ricorrenza dei presupposti dell’art. 657 cod. proc. pen. e il non farsi luogo ad ulteriori provvedimenti esecutivi per insussistenza di pena da eseguire. Il contenuto decisorio del provvedimento impugnato va individuato nell’accoglimento, nel merito, dell’istanza di sospensione e non nel rigetto dello strumento correttivo dell’art. 130 cod. proc. pen.; ne consegue che le doglianze del ricorrente incentrate solo sulla mancata attivazione del rimedio correttivo, senza confronto con la ratio decidendi relativa all’ostatività del titolo, sono inammissibili per aspecificità.

Il Fatto

Il ricorrente è il pubblico ministero presso il tribunale che, con decreto del 10 settembre 2025, aveva emesso l’ordine di esecuzione della pena nei confronti del condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, commesso in danno del proprio familiare convivente, con sentenza confermata in appello e divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2024.

Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza impugnata, aveva dichiarato la temporanea sospensione dell’ordine di esecuzione, negando nel contempo la correzione di un asserito errore materiale relativo all’aggravante del comma secondo dell’art. 572 cod. pen., da qualificarsi ostativa alla sospensione ai sensi dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. Il ricorso denunciava l’erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. e l’incompetenza funzionale del GIP a favore della corte d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa preliminare di carattere processuale: il decisum dell’ordinanza impugnata non consiste nel rigetto della richiesta di correzione, ma nell’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione. Ogni altra statuizione, inclusa quella relativa all’art. 130 cod. proc. pen., resta assorbita e non costituisce il contenuto effettivo del provvedimento.

Su questa base la Corte rileva che, come documentato dalla difesa del condannato con memoria, l’ordine di esecuzione è stato revocato dallo stesso ufficio esecuzioni con decreto del 3 febbraio 2026, che ha riconosciuto i presupposti per l’applicazione dell’art. 657 cod. proc. pen. e dichiarato il non farsi luogo ad ulteriori provvedimenti esecutivi. Il provvedimento impugnato è divenuto, pertanto, privo di oggetto: ciò basta, secondo la Corte, per dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Per completezza la Corte sviluppa un secondo ordine di ragioni, che sarebbe stato autonomamente sufficiente. Poiché l’ordinanza ha escluso che il reato, non aggravato, ricadesse in alcuna delle ipotesi ostative dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., le censure del ricorrente avrebbero dovuto investire le questioni esecutive attinenti all’ostatività del titolo, e non il mero strumento correttivo non attivato. Il primo motivo, incentrato sull’art. 130 cod. proc. pen., e il secondo, sull’incompetenza funzionale, restano fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi.

Il ricorso è quindi inammissibile per aspecificità: il motivo che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato difetta di una critica argomentata e dell’indicazione delle ragioni della sua decisività. La Corte dichiara infine l’inammissibilità senza condanna alle spese processuali, trattandosi di parte pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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