Estorsione e azione giudiziaria strumentale al profitto extragiudiziario (Cass. pen. Sez. VI n. 4531 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione, anche nella forma tentata, l’esercizio dell’azione giudiziaria che, per le circostanze del caso concreto, sia strumentale all’ottenimento di un ingiusto profitto per via extragiudiziaria. Ciò accade quando, attraverso una pluralità di pretese seriali e sproporzionate, l’agente mira a fiaccare la resistenza morale ed economica delle controparti, costrette ad anticipare spese e oneri di difesa, per giungere a una transazione fuori dal giudizio. Non è invece configurabile il reato quando l’azione è intentata e il giudice, investito della pretesa, con il proprio provvedimento impedisce la costrizione illecita e l’ingiusto profitto. Il discrimine risiede nella pretestuosità della richiesta e nella finalizzazione della condotta a un profitto ulteriore, parallelo e complementare rispetto al diritto azionato.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Vasto aveva applicato a un indagato, nella sua qualità di legale, il divieto di dimora in Abruzzo e Molise e la sospensione dall’esercizio della professione forense per dieci mesi, in relazione a fatti di concorso in calunnia continuata e concorso in tentata estorsione continuata. Le condotte consistevano nell’avere promosso, insieme ad alcuni assistiti, numerosi giudizi civili contro soggetti coinvolti in procedure esecutive, con richieste risarcitorie di importo elevatissimo.

Il Tribunale del riesame di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, aveva dapprima annullato il provvedimento per insussistenza dei reati. Su ricorso del Procuratore della Repubblica, la Sez. II di questa Corte aveva confermato l’insussistenza dei gravi indizi quanto alla calunnia ma annullato con rinvio per la tentata estorsione, enunciando il principio della configurabilità del reato quando l’azione in giudizio sia strumentale a un profitto per via extragiudiziaria. In sede di rinvio il Tribunale del riesame, con ordinanza del 04.07.2024, aveva confermato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso dell’indagato, la Sesta Sezione ne dichiara l’inammissibilità. Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra estorsione la pretesa azionata in giudizio per scopi eccentrici rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto, o comunque non dovuti nell’an o nel quantum, onde conseguire un profitto contra ius. La minaccia di prospettare azioni giudiziarie per ottenere somme non dovute o manifestamente sproporzionate configura il reato, potendosi individuare il male ingiusto nella pretestuosità della richiesta.

La Corte distingue però l’ipotesi in cui l’azione giudiziaria è effettivamente intentata. In tal caso l’intermediazione del giudice, investito della cognizione della pretesa, impedisce di ipotizzare la costrizione illecita e l’ingiusto profitto dell’attore, dovendosi escludere la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. Il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, esercita infatti un potere pubblicistico che rende non configurabile l’estorsione.

Il delitto torna però pienamente configurabile, anche nella forma tentata, quando l’esercizio dell’azione sia strumentale all’ottenimento dell’ingiusto profitto per via extragiudiziaria: ad esempio perché, attraverso una pletora di pretese tendenti a fiaccare la resistenza morale ed economica delle controparti, costrette a sostenere anticipatamente spese e oneri, si mira a una transazione fuori dal giudizio, proprio al fine di estinguerlo. Non ogni prospettazione di azione giudiziaria, né il suo effettivo esercizio, ancorché caratterizzato da richieste esorbitanti, integra la minaccia: è tale solo quella ictu oculi finalizzata a conseguire un profitto ulteriore e ingiusto, parallelo e complementare rispetto al diritto azionato.

A tale principio il Tribunale del riesame si è correttamente conformato, con motivazione congrua e immune da vizi logici. Il Collegio della cautela ha ravvisato la pretestuosità delle richieste e la strabordante esosità degli importi, la serialità delle azioni, nonché l’esistenza di diffide formulate in toni imperativi e con termini stringenti, precedenti le azioni stesse e accompagnate dall’invito a offrire un risarcimento non quantificato. Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione è apparsa logica nel desumere l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dalla perdurante coltivazione delle azioni giudiziarie, mentre il mero cambiamento di residenza è stato correttamente ritenuto irrilevante. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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