Estorsione consumata per l’allontanamento dal fondo e motivazione implicita sul tentativo (Cass. pen. Sez. II n. 41835 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, integrata nei confronti delle persone offese che, in ragione dell’aggressione e delle minacce subite, siano state costrette ad allontanarsi dal fondo che stavano coltivando, il giudice di merito che descriva l’evento del reato nella forma consumata risponde in modo implicito alla doglianza difensiva volta a ottenere la riqualificazione del fatto nel tentativo. La motivazione è sufficiente quando dà conto dell’evento contestato e della prova dichiarativa che lo sostiene, non essendo necessario un autonomo e specifico esame della prospettazione difensiva quando questa risulti incompatibile con l’accertamento compiuto. Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile, perché sollecita una non consentita rivalutazione nel giudizio di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 19 settembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato due imputati colpevoli del reato di estorsione consumata in concorso, condannandoli alle pene di legge; risultavano estinti per intervenuta prescrizione gli ulteriori reati di lesione personale e porto abusivo di strumento atto a offendere. Era stato contestato agli imputati di avere aggredito le parti offese, anche con l’uso di un bastone, cagionando loro lesioni e minacciandole anche di morte, con l’intimazione di abbandonare il terreno che stavano arando con un trattore.

Gli imputati proponevano ricorso per cassazione con unico atto, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto la forma consumata del delitto invece di quella tentata, e mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente sul punto. La difesa sosteneva che le persone offese non avevano mai perso la disponibilità del fondo, avendovi fatto ritorno poco dopo nella stessa giornata, così da escludere il danno e il correlativo profitto ingiusto.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Il percorso argomentativo muove dall’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello, che aveva ricostruito l’accaduto sulla base delle concordi dichiarazioni delle persone offese.

Il giudice di merito aveva evidenziato che, in ragione dell’aggressione subita e delle gravi minacce ricevute, le persone offese erano state costrette ad allontanarsi dal fondo che nel frangente erano intente a coltivare. In tal modo la Corte territoriale aveva dato conto del fatto che si era verificato l’evento del reato di estorsione contestato, consistito nell’allontanamento dal fondo delle persone offese, alle quali era stato impedito di procedere all’aratura.

La descrizione dell’evento, contestato nella forma consumata, è stata ritenuta idonea a rispondere in modo implicito alla doglianza difensiva sulla pretesa riqualificazione nel tentativo, che è stata quindi ritenuta infondata. La Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, perché il passaggio in cui si confermava l’inquadramento giuridico del delitto di estorsione consumata non riguardava soltanto le prospettate riqualificazioni ai sensi degli artt. 610 e 393 cod. pen., ma esprimeva la piena adesione all’accertamento dell’evento nella forma consumata.

Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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