Sequestro preventivo e amministratore di fatto: valutazioni di merito insindacabili (Cass. pen. Sez. VII n. 35739 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. La qualifica di amministratore di fatto di una società può desumersi da elementi sintomatici, quali la disponibilità dei conti sociali e il rinvenimento, presso l’abitazione dell’indagato, di documenti relativi ai pagamenti della società, risultando irrilevante l’assenza di comunicazioni con l’amministratore di diritto, ove quest’ultimo sia mero prestanome. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la titolarità formale di una cassetta di sicurezza non esclude la riconducibilità dei beni in essa custoditi all’indagato che ne abbia di fatto l’utilizzo.
Il Fatto
Due ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice della libertà, ha rigettato l’istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro e beni. Il provvedimento è stato disposto in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 74/2000.
Il primo ricorrente contesta la qualifica di amministratore di fatto della società che aveva effettuato l’acquisto di numerosi orologi di lusso, assumendo di aver svolto soltanto il ruolo di intermediario. La seconda ricorrente contesta la proprietà degli orologi e della somma in contanti rinvenuta nella cassetta di sicurezza, sostenendo che si tratta di denaro corrisposto mensilmente dal marito e di beni personali.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Il ricorso proposto avverso l’ordinanza del tribunale della libertà è esperibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per motivi di legittimità, con la conseguenza che la doglianza non può investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto.
Il motivo proposto si risolve in un vizio della motivazione e in un travisamento della prova, censure che non rientrano nel numerus clausus delle doglianze deducibili in sede di legittimità. Le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che dagli atti emergeva la disponibilità dei conti della società in capo al ricorrente e il rinvenimento, presso la sua abitazione, di documenti relativi ai pagamenti della società. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici della riconducibilità di fatto della società al ricorrente.
La Corte ritiene irrilevante l’assenza di comunicazioni tra l’amministratore di fatto e quello di diritto, essendo quest’ultimo un mero prestanome, peraltro di una società cartiera priva di automezzi e di dipendenti.
Quanto alle deduzioni della seconda ricorrente, il giudice a quo ha affermato che la cassetta di sicurezza era solo formalmente intestata alla donna, risultando di fatto utilizzata dal marito per la custodia degli orologi. Sulla base dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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