Terzo interessato e procura speciale: ricorso inammissibile senza mandato (Cass. pen. Sez. II n. 41823 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro sta in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo privo di tale procura. La nomina difensiva ex art. 96 cod. proc. pen. è negozio unilaterale di investitura che opera per tutta la durata del processo ed entro i poteri propri del difensore; la procura speciale costituisce invece mandato a compiere specifici atti di cui è titolare il conferente in relazione a un determinato procedimento. Nel caso di difetto di rappresentanza non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., non essendo ammessa la regolarizzazione.

Il Fatto

La ricorrente, terza interessata, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 22.09.2025. Quel provvedimento aveva rigettato l’appello contro il diniego di restituzione di beni in sequestro ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., adottato dalla Corte di appello di Milano il 10.07.2025.

La difesa articola quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 325 cod. proc. pen.: mancata valutazione della prescrizione; assenza delle condizioni legittimanti il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del terzo; mancanza di profitto dell’ipotizzata associazione per delinquere; difetto dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non esamina il merito dei motivi e si ferma su una questione preliminare di legittimazione. Il ricorso è inammissibile perché non risulta allegato che al difensore sia stata rilasciata anche la procura speciale.

La Corte richiama un orientamento consolidato: il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro sta in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. Vengono citate Sez. III n. 28710 del 2022, Sez. III n. 29858 del 2017, Sez. VI n. 37381 del 2025 e le Sezioni Unite n. 47239 del 2014.

Da tale regola discende il principio per cui è inammissibile il ricorso avverso un provvedimento che neghi la restituzione di beni in sequestro, quando sia proposto dal difensore del terzo privo di procura speciale. Sul punto sono richiamate Sez. II n. 310 del 2017, Sez. II n. 6611 del 2013 e Sez. III ord. n. 39077 del 2013.

Il Collegio precisa che in tal caso non può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza, richiamando Sez. III n. 35219 del 2025.

La Corte delinea poi i criteri distintivi tra le due figure. La nomina del difensore ex art. 96 cod. proc. pen. prevede formalità quanto al momento della presentazione, ma nulla la legge sancisce sul contenuto: è negozio unilaterale di investitura del potere di rappresentare la parte in giudizio, valido per tutta la durata del processo fino a revoca o rinuncia e per l’esercizio di tutti e solo i poteri propri del difensore. La procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. rientra invece nello schema del mandato, con cui il professionista è incaricato di rappresentare un soggetto nel compimento di specifici atti di cui è titolare in proprio il conferente, in relazione a un determinato procedimento. Si richiamano Sez. III n. 29858 del 2017 e Sez. V n. 25478 del 2014.

L’assenza di un requisito di legittimazione alla proposizione dell’impugnazione consente al Collegio, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., di dichiararne l’inammissibilità de plano. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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