Estorsione e perdita di chance del debitore esecutato (Cass. pen. Sez. 2 n. 5983 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di danno patrimoniale, ai fini della configurabilità del delitto di estorsione, comprende anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza va provata secondo la causalità propria del diritto penale. Tale principio si applica altresì al tentativo, quando la condotta violenta o minacciosa sia idonea e diretta in modo non equivoco a far perdere alla persona offesa un risultato già acquisito, come nel caso dell’aggiudicazione di un bene all’asta, in attesa del pagamento del saldo prezzo. La violenza o la minaccia può essere rivolta a soggetto diverso dal titolare del diritto patrimoniale, se idonea a influire sulla sua volontà.

Il Fatto

L’imputato, nella qualità di debitore esecutato, era stato ritenuto responsabile in primo grado e in appello per i delitti di tentata estorsione aggravata ai danni di un aggiudicatario di un capannone e di tentata estorsione ai danni di un altro soggetto, socio della società aggiudicataria. La sua condotta, caratterizzata da ripetute minacce e violenze, era finalizzata a costringere gli aggiudicatari a rinunciare al bene, desistendo dal versamento del saldo del prezzo per l’aggiudicazione definitiva del capannone.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per altri capi di imputazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità del giudizio di appello per omesso avviso al codifensore e la violazione di legge per la mancata riqualificazione dei fatti nel meno grave reato di turbata libertà degli incanti.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze difensive. In primo luogo, ha escluso la dedotta nullità, osservando che la dichiarazione di revoca di “ogni altra precedente nomina”, contenuta nell’atto di nomina del nuovo difensore, non poteva che riferirsi a tutte le nomine difensive in precedenza effettuate dall’imputato, a lui ben note, non potendosi interpretare come un implicito rinvio al solo difensore indicato nel decreto di citazione per il giudizio di appello.

Quanto al merito, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30016 del 2024, secondo cui nella nozione di danno patrimoniale rilevante per l’estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile. Tale principio è stato applicato al caso concreto, in cui la condotta dell’imputato non ledeva una mera chance, ma era univocamente diretta a far perdere alle persone offese un risultato già acquisito, quale era l’aggiudicazione del capannone, il cui completamento dipendeva esclusivamente dal versamento del saldo prezzo. In tal senso, la condotta è stata ritenuta correttamente sussunta nel delitto di tentata estorsione, escludendo la prospettata riqualificazione in turbata libertà degli incanti.

Infine, la Corte ha ritenuto non censurabile l’affermazione dei giudici di merito circa la qualifica di persone offese dei soggetti destinatari delle minacce. Ha ribadito che integra il delitto di estorsione la condotta di chi rivolge la minaccia a persona diversa dal titolare del diritto patrimoniale, purché idonea a influire sulla volontà di quest’ultimo. Nel caso di specie, le minacce erano state rivolte a un prossimo congiunto della socia dell’aggiudicataria proprio per la sua capacità di influire sulla volontà della stessa, così come la qualifica di persona offesa era stata correttamente riconosciuta all’altro socio, in quanto vittima del danno patrimoniale e titolare di una concreta possibilità di incidere sulle decisioni societarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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