Estorsione del datore di lavoro e spese alle parti civili (Cass. pen. Sez. VII n. 8195 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in costanza del rapporto, costringa le lavoratrici, con la minaccia di licenziamento e con ulteriori condotte ritorsive, a restituire in contanti parte della retribuzione attestata nelle buste paga. La configurabilità del reato non è esclusa dal fatto che le condizioni retributive deteriori fossero state prospettate già al momento dell’assunzione, quando le condotte intimidatorie si siano protratte durante il rapporto. Nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile che si limiti a chiedere l’inammissibilità del ricorso, senza contrastarne specificamente i motivi, non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 24.04.2024, aveva confermato l’affermazione di penale responsabilità di un datore di lavoro per il reato di estorsione continuata ai danni di alcune lavoratrici dipendenti di una struttura. Secondo l’accusa, l’imputato aveva imposto alle dipendenti la sottoscrizione di buste paga di importo superiore a quello effettivamente corrisposto, pretendendo la restituzione dell’eccedenza in contanti, sotto la minaccia di licenziamento e con un complessivo aggravio delle condizioni di lavoro.

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico articolato motivo, vizi di motivazione della sentenza impugnata, contestando in particolare il mancato buon governo delle conversazioni intercettate e la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese. Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese di fase.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la sentenza impugnata è congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti, non essendo la motivazione apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria. I giudici di merito hanno esplicitato le ragioni del convincimento: la mancanza di accertamenti sull’effettivo ammontare delle buste paga si giustifica per la non tracciabilità delle operazioni, essendo le restituzioni avvenute in contanti; le minacce di licenziamento e le difficoltà economiche delle vittime sono emerse dalle dichiarazioni testimoniali, ritenute pienamente credibili.

Su questo fondamento, la Corte ritiene che il ricorso tenti in realtà di sottoporre al giudice di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione del compendio probatorio. Anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, la Corte resta giudice della motivazione: sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, quando il vizio non sia manifesto.

Nel merito della qualificazione giuridica, la Corte richiama il principio secondo cui integra estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando di un mercato del lavoro a lui favorevole, costringa i lavoratori con la minaccia larvata di licenziamento ad accettare trattamenti retributivi deteriori. Il collegio dà atto che è controverso se il reato sia configurabile quando la prospettazione dell’alternativa tra rinuncia alla retribuzione e perdita del lavoro sia già avvenuta al momento dell’assunzione, richiamando orientamenti di segno opposto. Nel caso esame, tuttavia, l’attività dell’imputato è andata oltre le mere prospettazioni iniziali e si è concretizzata, in costanza del rapporto, in ulteriori condotte intimidatorie — turni ritorsivi, sospensioni della retribuzione per mesi — finalizzate a un profitto ingiusto con pari danno delle lavoratrici, confermando la natura estorsiva della condotta.

Quanto alle spese, la Corte osserva che la valutazione di credibilità della persona offesa è questione di fatto non rivalutabile in legittimità, salvo manifeste contraddizioni, non emergenti nel caso. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le richieste di rifusione delle spese delle parti civili vengono invece rigettate: nel rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione solo se abbia effettivamente svolto un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato; nella specie le parti civili si sono limitate a chiedere il rigetto o l’inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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