Sequestro preventivo del cantiere e insindacabilità dell’interpretazione del RUE (Cass. pen. Sez. III n. 20734 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso esclusivamente per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è deducibile l’illogicità manifesta della motivazione, prospettabile solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. L’interpretazione delle norme contenute negli strumenti urbanistici costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della non manifesta irragionevolezza della lettura adottata.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo impeditivo dell’intero cantiere urbanistico realizzato su terreni agricoli, comprensivo dei manufatti edificati e in corso di realizzazione e delle aree di sedime. Il Tribunale, adito in sede di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., aveva confermato il decreto, rigettando le doglianze relative alla corretta applicazione del regolamento urbanistico edilizio comunale e al difetto di proporzionalità della misura.
La società proprietaria e il legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, deducendo l’erronea qualificazione dell’immobile, la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici vincolati, il superamento degli indici edificatori mediante apposito strumento di riconversione agricola e la sproporzione del vincolo esteso all’intero compendio. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al quinto motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal legale rappresentante in proprio, non avendo lo stesso allegato alcunché a sostegno dell’interesse personale all’annullamento. L’esame prosegue quindi nei confronti della sola società ricorrente.
Il primo e il secondo motivo vengono trattati congiuntamente. Richiamando Sez. Un. n. 25932 del 2008 e Sez. Un. n. 5876 del 2004, la Corte ribadisce che in sede di legittimità non è deducibile l’illogicità della motivazione, ma solo la sua radicale mancanza o inidoneità a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Quanto all’interpretazione del RUE, Sez. III n. 17516 del 2018 e Cass. civ. Sez. II n. 9857 del 2007 escludono il sindacato sulle valutazioni riservate al merito. Nel caso concreto il Tribunale ha valorizzato la prevalenza delle indicazioni cartografiche sul catalogo degli insediamenti rurali e la presenza del vincolo storico-culturale sull’edificio, escludendo che l’art. V.9 del RUE consentisse la demolizione con ricostruzione difforme.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per contraddittorietà: la ricorrente invoca l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo modificato dal d.l. n. 76 del 2020, per sostenere la sostanziale disapplicazione del RUE, mentre nel ricorso censura l’erronea interpretazione dello stesso regolamento.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Il tenore letterale dell’art. 36 legge reg. Emilia Romagna n. 24 del 2017 consente la realizzazione di nuovi fabbricati solo con il PRA e sempre nei limiti del PUG; il PRA è ricognitivo dell’esigenza di costruire ma non abilita alla deroga agli indici urbanistici, che richiederebbe una delibera consiliare.
Il quinto motivo è respinto nel merito. La Corte condivide Sez. III n. 37475 del 2019: la buona fede allegata dalla società non si confronta con le più ampie valutazioni soggettive espresse nel decreto di sequestro, ove la macroscopicità del vizio urbanistico costituisce indice della colpa richiesta per il reato contravvenzionale. Esente da vizi è la decisione che ha escluso la scindibilità di un titolo edilizio unitario in parti legittime e illegittime, valutazione riservata all’amministrazione e non sostituibile dal giudice penale.
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Nota della Redazione
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