Inammissibile in Cassazione il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 8192 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è consentito alla Corte di cassazione procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., contesti la correttezza della motivazione della sentenza di condanna e tenda a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto al controllo della correttezza logica e giuridica della motivazione.

Il Fatto

La difesa di un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato l’affermazione della sua penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., contestando il percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.

La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione, che è chiamata a verificare se il motivo proposto sia compatibile con i limiti del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del motivo. Il ricorrente non prospetta un vizio logico o giuridico della motivazione, ma contesta la correttezza della valutazione delle prove posta a base della dichiarazione di responsabilità. Si tratta di un’operazione che la legge non consente in sede di legittimità.

Il motivo, osserva la Corte, tende di fatto a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Il giudice di appello, invece, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, richiamando le pagine della sentenza impugnata in cui sono indicate le fonti del giudizio.

Gli elementi valorizzati dal giudice di merito sono puntuali: il riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa e dell’autista incaricato della consegna; la titolarità dell’attività che aveva acquistato la merce, essendo il coimputato un mero titolare fittizio; l’accertato conseguimento del profitto, consistito nella ricezione della merce e nella consegna dei titoli non riscuotibili di cui l’imputato aveva il possesso.

Su questa base la Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, richiamando il principio affermato da Sez. U n. 6402 del 30.04.1997. Il ricorso, che chiede una diversa valutazione delle risultanze già esaminate nel merito, è pertanto inammissibile.

Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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