Manifestamente infondato il ricorso sulle aggravanti e sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 8196 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento. Integra pertanto il travisamento l’uso di un cappello con visiera e di occhiali con lenti scure. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che li aveva condannati per rapina. Il primo contesta la ritenuta aggravante del travisamento e il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento; il secondo lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La questione arriva in legittimità sulla tenuta della motivazione dei giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo, i giudici di merito avevano evidenziato che gli imputati indossavano occhiali da sole con lenti scure e un cappello con visiera. La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini dell’aggravante del travisamento, «è sufficiente una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento», richiamando Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il risarcimento era parziale, essendo stato effettuato nei confronti di una sola delle persone offese, e che non vi era stata restituzione volontaria del provento della rapina. La censura risulta riproduttiva di un profilo già vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici.

Sul ricorso dell’Augello, la Corte osserva che la contestazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

La Corte aggiunge che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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