Estorsione lieve entità: sindacato di legittimità limitato alla congruità motivazionale (Cass. pen. Sez. 7 n. 3155 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla cosiddetta attendibilità “frazionata” delle dichiarazioni della parte offesa, non denunci specifici travisamenti di emergenze processuali ma si limiti a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, avulsa dal perimetro valutativo e cognitivo del giudice di legittimità. La valutazione in ordine alla configurabilità dell’attenuante della lieve entità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., come rimodulata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 in relazione al reato di estorsione, integra una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, il cui diniego non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da una congrua e non illogica motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Ancona che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ne aveva confermato la responsabilità per il concorso nella tentata estorsione. Avverso tale pronuncia, la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando due distinti motivi di doglianza.

Con il primo motivo, il ricorrente deduceva un vizio di violazione di legge e un vizio di motivazione, contestando l’attendibilità “frazionata” delle dichiarazioni della parte offesa e lamentando un travisamento delle prove in atti, con conseguente violazione della regola della prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Con il secondo motivo, invece, censurava l’omesso riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, richiamando la sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati i motivi, ha rilevato come il primo fosse stato formulato in termini non consentiti nel giudizio di legittimità. Le argomentazioni difensive, oltre ad essere prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già proposti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, risultavano dirette a sollecitare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda fattuale e una diversa lettura delle risultanze processuali.

Tale prospettazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nell’ordinanza, fuoriesce dal perimetro valutativo e cognitivo del giudice di legittimità. Il ricorrente, infatti, non aveva individuato specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, limitandosi a contrapporre una propria valutazione alternativa alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che si era richiamata alla correttezza delle valutazioni logico-giuridiche poste a base della sentenza di primo grado.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La valutazione sulla configurabilità della lieve entità dell’estorsione integra, infatti, una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, sia sorretto da una motivazione congrua e non illogica, che aveva adeguatamente giustificato il diniego dell’attenuante richiesta.

Sulla base di tali rilievi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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