Revoca liberazione anticipata e tempus commissi delicti accertato dal giudice della cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 28312 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena, il tempus commissi delicti del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta. Spetta invece al tribunale di sorveglianza la valutazione dell’incidenza del reato sull’opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o a un’occasionale manifestazione di devianza. Resta irrilevante, in senso contrario, la diversa valutazione svolta dal magistrato di sorveglianza in ordine ai presupposti per la dichiarazione di delinquenza abituale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 09.12.2025, ha revocato al condannato la liberazione anticipata già concessa per complessivi giorni 630, con riferimento a dieci semestri compresi tra il 2011 e il 2019. La revoca si fondava sull’accertamento, contenuto in una sopravvenuta sentenza irrevocabile della Corte di appello di Bari, di una partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. protrattasi fino al 28.01.2020, dunque anche durante la detenzione, nonché su numerose infrazioni disciplinari commesse in carcere.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 57 l. n. 354/1975 e 27 Cost. Il ricorrente lamentava che il tribunale si fosse limitato a richiamare le sentenze di condanna, senza autonoma valutazione, e avesse omesso di esaminare la documentazione su attività lavorativa e studi e un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari, che aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di delinquenza abituale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando le doglianze come manifestamente infondate. Secondo la Corte, le censure non si confrontano con l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato e non colgono la ratio della decisione.
Il passaggio centrale riguarda il tempus commissi delicti. La Corte richiama il principio di Sez. I n. 9167 del 14.12.2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511, secondo cui, ai fini della revoca della liberazione anticipata, il momento di commissione del reato oggetto della condanna sopravvenuta va individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta. Nella specie, la sentenza di condanna per associazione per delinquere era stata contestata con la sola indicazione della data di cessazione.
Su questa base il provvedimento impugnato poteva legittimamente fondare le proprie valutazioni sui riferimenti temporali contenuti nella sentenza. Il tribunale di sorveglianza ha poi esaminato in concreto la documentazione difensiva, traendone argomenti opposti a quelli sostenuti dal ricorrente, con percorso logico plausibile e privo di incongruenze. Ha in particolare valorizzato l’accertamento di una militanza nel clan proseguita attivamente anche durante la detenzione.
La Corte richiama inoltre Sez. I n. 45342 del 10.09.2019, Ferrari, Rv. 277789, secondo cui spetta al tribunale di sorveglianza valutare l’incidenza del reato sull’opera di rieducazione, il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la riconducibilità del fatto criminoso al fallimento dell’opera rieducativa o a un’occasionale devianza.
Il tribunale ha collegato la sopravvenuta condanna irrevocabile alle reiterate infrazioni disciplinari e ha riformulato un giudizio complessivo su un percorso di risocializzazione evidentemente fallito. La diversa valutazione del Magistrato di sorveglianza sulla delinquenza abituale non incide su tale giudizio. Ne deriva la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 07.06.2000.
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Nota della Redazione
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