Patteggiamento: pena sostitutiva ammissibile solo se oggetto dell’accordo (Cass. pen. Sez. IV n. 32858 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sanzione sostitutiva può essere concessa soltanto se essa forma oggetto dell’accordo tra imputato e pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen.. Il giudice che abbia recepito il patto sulla pena principale e rigettato, con motivazione logica e coerente, la separata richiesta di sostituzione, non incorre in alcun difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. La censura che investe il merito di quella valutazione negativa è inammissibile perché estranea ai motivi tassativamente consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Il differimento disposto dall’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. presuppone che un’intesa, almeno generale, sulla sostituzione sia già stata raggiunta.

Il Fatto

Con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa applicava, su richiesta delle parti, la pena concordata per reati in materia di stupefacenti ex artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e art. 81, comma 2, cod. pen. nei confronti di cinque imputati.

Tutti proponevano ricorso per cassazione con distinti atti difensivi. Un ricorrente deduceva il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; altri tre lamentavano il diniego della detenzione domiciliare sostitutiva e la mancata sospensione del procedimento per acquisire il programma di trattamento dell’UEPE; un ultimo contestava l’aumento di pena per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione esamina anzitutto il ricorso che censura la motivazione apparente sul mancato proscioglimento. La doglianza è dichiarata inammissibile: l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ammette il ricorso contro la sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Il ricorrente non denuncia alcuno di questi vizi, ma solo il carattere assertorio della motivazione sul mancato proscioglimento. La censura è dunque estranea al perimetro tassativo della norma. La Corte richiama la Sez. 5 n. 21497 del 12/03/2021, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione, ravvisando nella limitazione dei motivi una scelta discrezionale del legislatore.

Quanto al ricorso sull’aumento di pena per la continuazione, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per piena conformità tra l’accordo ratificato e la pena applicata.

Sui tre ricorsi relativi alla sostituzione, la Corte osserva che le richieste di patteggiamento o non contenevano alcun riferimento alla sostituzione, o precisavano espressamente che la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. non era subordinata alla sostituzione, prestandosi solo il consenso all’eventuale concessione d’ufficio. Non vi fu dunque né richiesta né accordo sulla sostitutiva.

Il giudice, una volta espletato il vaglio ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen., può solo accogliere o rigettare integralmente la richiesta. La sostitutiva può formare oggetto del patto, ma deve essere oggetto dell’accordo con il pubblico ministero. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Sezione, ha chiarito che dopo la riforma Cartabia la pena sostitutiva è applicabile nel patteggiamento solo se oggetto del patto e che il differimento ex art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. presuppone un’intesa almeno generale già raggiunta.

Nel caso di specie il giudice aveva recepito l’accordo e rigettato la separata richiesta di sostituzione con motivazione riferita alla gravità dei fatti, alla personalità degli imputati e al comportamento processuale. Le censure non si confrontano con la natura e i limiti del patteggiamento, né deducono l’illegalità della pena principale. Esse investono il merito della valutazione, estraneo ai casi di ricorribilità. La Corte dichiara perciò inammissibili i ricorsi, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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