Inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. V n. 4563 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di revoca di una misura di prevenzione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione, sia cessata l’applicazione della misura. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche in quello della decisione, e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, correlata agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. La rinuncia all’impugnazione è atto processuale a carattere formale, abdicativo, irrevocabile e recettizio, che richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale munito di idonea procura ad hoc. L’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen., restando esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 12 luglio 2024, ha respinto la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., disposta con decreto dello stesso Tribunale del 15 marzo 2021. Il destinatario della misura ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all’art. 1 del medesimo decreto, nonché la mancanza di motivazione.
Nelle more del giudizio di legittimità, con provvedimento notificato il 24 settembre 2024, è stata disposta la cessazione degli obblighi imposti con la misura applicata. Il difensore ha depositato memoria dando atto di tale sopravvenienza e dichiarando di rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la validità della rinuncia. Il difensore, nella qualità di procuratore speciale, non risulta fornito del relativo potere: con la procura in atti gli è stato conferito esclusivamente il potere di proporre ricorso per cassazione e non anche quello di rinunciarvi. La rinuncia all’impugnazione è atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria. Non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, essa richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale munito di procura ad hoc.
Nel caso concreto, la rinuncia formulata dal difensore privo di procura speciale non può ritenersi valida, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite e ribaditi dalla giurisprudenza successiva.
La Corte rileva, in ogni caso, il sopraggiunto difetto di interesse del ricorrente. Dal contenuto dell’atto depositato dal difensore risulta che, dal 24 settembre 2024, l’interessato non è più sottoposto alla misura di prevenzione oggetto del ricorso. Non sussiste, dunque, l’interesse richiesto dalla legge quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: a norma dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., esso deve sussistere, oltre che al momento della proposizione, anche in quello della decisione, e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Tale interesse sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Il Collegio, consapevole dell’orientamento secondo cui, nell’ipotesi di inammissibilità per sopraggiunto difetto di interesse non imputabile al ricorrente, questi andrebbe condannato al solo pagamento delle spese e non anche al versamento a favore della Cassa delle ammende, aderisce al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo. Il venir meno dell’interesse alla decisione è sopraggiunto alla proposizione del ricorso ed è ricollegabile unicamente a fattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura, né configura una ipotesi di soccombenza del ricorrente. Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso