Reato continuato in esecuzione: aumenti per reati satellite entro limiti cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 31474 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione che procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. non incontra un limite massimo soltanto nella pena finale, ma anche nei passaggi intermedi, poiché non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la decisione di condanna. La riduzione per il rito abbreviato, ai fini dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen., opera prima dell’applicazione del cumulo, ma il relativo ordine assume rilievo solo quando entri nel reato continuato un delitto punito con pena perpetua: per le pene temporanee la sequenza è sostanzialmente irrilevante, per la medesimezza del risultato finale. Il grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti è correlato alla loro entità e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l’assenza di un cumulo materiale surrettizio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con cinque sentenze di condanna, rideterminando la pena complessiva in ventinove anni e quattro mesi di reclusione. Il provvedimento interveniva in sede di rinvio, dopo l’annullamento di due precedenti ordinanze della stessa Corte.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato, deducendo tre motivi: la quantificazione della pena base al lordo della riduzione per il rito abbreviato; la violazione del divieto di aumenti per i reati satellite superiori a quelli fissati in cognizione, con un aumento in più e differenziazioni per tipologia di reato; il vizio di motivazione degli aumenti, fondati sulla sola clausola di congruità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 7029 del 2023, secondo cui la “pena più grave inflitta” va individuata in quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, ma tale criterio serve a identificare il reato più grave e non incide sul calcolo. La riduzione per il giudizio abbreviato opera in limine, tuttavia il rispetto della sequenza logica rileva solo se entra nel reato continuato un delitto punito con pena perpetua: per le pene temporanee la riduzione sui singoli addendi o sulla pena finale produce il medesimo risultato. Nel caso concreto la pena complessiva resta comunque inferiore al limite dei trenta anni.

Il secondo motivo è fondato. La sentenza di cognizione aveva calcolato quindici reati satellite, tredici dei quali relativi all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e due in materia di armi. L’ordinanza impugnata ne aveva conteggiato sedici, introducendo un reato in più frutto di un errore materiale. Inoltre, per i reati in materia di stupefacenti il giudice dell’esecuzione aveva applicato un mese di reclusione in più per ciascun episodio rispetto alla decisione di condanna.

Tale operazione viola l’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la pena va determinata in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza. La giurisprudenza di legittimità, richiamata nelle Sezioni Unite n. 6296 del 2016, esclude che il giudice dell’esecuzione possa quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati in cognizione, poiché il limite opera anche nei passaggi intermedi.

La Corte elimina quindi tredici aumenti nel limite di un mese per i reati di cui all’art. 73 e un ulteriore aumento di un mese per il reato in materia di armi, provvedendo direttamente senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. Sottratti quattordici mesi alla pena di quarantaquattro anni determinata dal giudice dell’esecuzione, e applicata la riduzione per il rito abbreviato, la pena finale è rideterminata in ventotto anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.

Il terzo motivo è infondato. L’ordinanza distingue gli aumenti uno per uno e rispetta il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021. Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare la proporzione tra le pene e l’assenza di un cumulo materiale surrettizio. Nel caso concreto i limiti dell’art. 81 cod. pen. sono rispettati e ogni abuso del potere discrezionale è escluso in radice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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