Estorsione sul lavoro e minaccia contra ius nel rinnovo contrattuale (Cass. pen. Sez. II n. 11974 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a versargli somme di denaro illegittimamente richieste, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti o di trasformarli a tempo indeterminato, senza che ciò trovi giustificazione sul piano delle scelte aziendali. La prospettazione dell’esercizio di una facoltà o di un diritto spettante all’agente integra la minaccia contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si ricorra alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti né conformi a giustizia. In tema di prescrizione, l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. consente il rilievo del termine maturato dopo la sentenza di appello solo se il motivo è ammissibile: in caso di ricorso inammissibile per genericità, si forma giudicato parziale e la prescrizione sopravvenuta non è rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18/04/2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri il 13/02/2018 nei confronti di un imputato, in solido con il responsabile civile, per il delitto di estorsione ai danni di alcune lavoratrici. L’imputato e la società proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’omessa declaratoria di prescrizione e l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

I ricorrenti contestavano la qualificazione della condotta come estorsione, sostenendo la riconducibilità della stessa a mero illecito amministrativo o, in via gradata, a violenza privata. Lamentavano inoltre l’omessa concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità e il difetto di motivazione della sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha preliminarmente rilevato che il primo motivo, relativo alla prescrizione, è parzialmente fondato. La Corte di appello aveva affrontato il tema con motivazione solo apparente, mediante richiamo generico a periodi di sospensione e rimando alla decisione di primo grado. Dagli atti emergono sospensioni per complessivi mesi 11 e giorni 26, sicché doveva ritenersi maturata la prescrizione per le condotte del luglio 2010 e del 14/10/2010, rispettivamente in data 27/12/2023 e 10/04/2024.

Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché generici e reiterativi dei motivi di appello. La Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti in appello e motivatamente respinti, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito, sia per la genericità delle doglianze. La sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo.

Nel merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui la condotta dell’agente che, potendo intervenire sul rinnovo dei contratti a termine, minacci di interferire su tale decisione per costringere i dipendenti a versare somme è riconducibile all’estorsione. La circostanza che la condotta riguardasse anche il dinamico svolgimento del rapporto di lavoro, e non solo la fase costitutiva, consente di ravvisare l’effetto costrittivo tipico del reato.

La Corte ha inoltre escluso il prospettato travisamento della prova, non deducibile nel caso di doppia conforme, e ha affermato che il vizio di motivazione e il travisamento si pongono in rapporto di alternatività. La minaccia contra ius è stata ravvisata nella costrizione delle lavoratrici a sottoscrivere lettere di dimissioni in bianco, condotta che cela un licenziamento ingiusto dietro un’apparente liceità.

Infine, il motivo relativo all’attenuante del fatto di lieve entità è stato dichiarato inammissibile, non essendo stato proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Le condotte del 2011 sono state dichiarate coperte da giudicato parziale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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