Estradizione passiva, riparazione negata per colpa grave da pericolo di fuga (Cass. pen. Sez. IV n. 8313 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione passiva, la privazione della libertà personale patita nell’ambito di una procedura conclusasi senza l’adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione non determina, di per sé, l’ingiustizia della detenzione e il diritto alla riparazione. Occorre accertare la sussistenza di un comportamento ostativo doloso o gravemente colposo dell’estradando, che può rilevare con riferimento al solo pericolo di fuga, sia quando la misura coercitiva sia stata applicata in via provvisoria ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., sia quando sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen.. In caso di sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione, invece, la detenzione patita non può considerarsi ingiusta.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, con ordinanza del 22 febbraio 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di un cittadino straniero, con riferimento alla detenzione subita dal 18 settembre 2021 al 14 febbraio 2022 nell’ambito di una procedura di estradizione per l’estero.
L’interessato era stato tratto in arresto a fini estradizionali su mandato dell’Autorità Giudiziaria tunisina per il reato di partecipazione ad associazione terroristica. Convalidato l’arresto, era stata applicata la custodia in carcere, confermata dopo la richiesta ministeriale di mantenimento ai sensi dell’art. 716, comma 4, cod. proc. pen.. Con sentenza del 14 febbraio 2022 la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di estradizione, rilevando l’insufficienza degli elementi a sostegno dell’accusa e l’assenza di garanzie sul rischio di pena di morte. Il giudice della riparazione ha ravvisato nella condotta del ricorrente la condizione ostativa della colpa grave, rispetto all’ipotizzato pericolo di fuga. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sez. IV ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato il motivo. Muovendo dalle coordinate della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha richiamato Sez. U n. 6624 del 27.10.2011, dep. 2012, secondo cui, per verificare se la detenzione patita sia ingiusta, il giudice non deve fare riferimento ai parametri degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applicabilità è esclusa dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ma deve accertare ex post l’insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha richiamato Sez. IV n. 22688 del 14.03.2023, secondo cui la detenzione patita in una procedura di estradizione passiva conclusasi senza sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione non integra, ex se, l’ingiustizia della detenzione, dovendosi accertare l’eventuale comportamento ostativo doloso o gravemente colposo dell’estradando, rilevante con riferimento al solo pericolo di fuga, tanto nel caso di misura applicata ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello di misura disposta dopo la richiesta di estradizione ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen..
Il giudice della cautela, ove la misura sia applicata a norma degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., è tenuto a verificare, quale presupposto legittimante, la sussistenza del pericolo di fuga; rispetto a tale presupposto va valutata la condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto.
La Corte ha ritenuto immune da vizi logici la valutazione del giudice della riparazione. Il pericolo di fuga era stato desunto dall’allontanamento dell’interessato dal paese di residenza e dalla mancata indicazione delle ragioni dell’arrivo in Italia, con una giustificazione ritenuta inverosimile in sede di interrogatorio. In tal senso, secondo generali massime di esperienza, gli spostamenti ingiustificati da uno Stato all’altro indicano la capacità del soggetto di rendersi irrintracciabile. La Corte ha richiamato Sez. VI n. 26647 del 30.05.2024 e Sez. III n. 23319 del 09.02.2016, secondo cui i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga vanno valutati con giudizio prognostico, avendo riguardo alla finalità della consegna e a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando.
Alla dichiarazione di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e la rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in euro mille.
Nota della Redazione
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