Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del compendio indiziario (Cass. pen. Sez. VII n. 32332 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, siccome versato in fatto, il motivo di ricorso che solleciti una diversa valutazione degli stessi elementi già posti a base della decisione impugnata, non essendo consentito al giudice di legittimità sostituire una propria opinione a quella del giudice di merito. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, potendo risultare sufficienti richiami a criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha riqualificato il fatto ascritto al ricorrente nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione con le già concesse attenuanti generiche e ordinando il dissequestro del denaro.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità e, inoltre, un vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, per essersi la Corte territoriale discostata dal minimo edittale valorizzando la sola pendenza di altro procedimento per identico reato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata ha ritenuto provata la riconducibilità dello stupefacente al ricorrente con iter argomentativo logico e completo, valorizzando la concreta disponibilità del veicolo, comprovata dalla condotta di guida, e la collocazione del borsello immediatamente dietro il sedile del lato conducente. La Corte territoriale ha altresì considerato che l’imputato, rimasto assente dal giudizio, non ha prospettato elementi contrari né ha chiarito i propri rapporti con la titolare formale dell’auto, da cui dedurre l’assoluta occasionalità della disponibilità.
Da tali elementi — duplice tipologia di sostanze, pluralità di dosi già confezionate e quantitativo complessivo — i giudici di merito hanno tratto la destinazione alla cessione a terzi. Il ricorrente, in sostanza, ha sollecitato una diversa valutazione dei medesimi elementi, senza che la decisione risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà: valutazione non consentita al giudice di legittimità, competente solo a esaminare la correttezza del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la pena base è stata determinata in misura medio-minima edittale — anni uno di reclusione, a fronte di una forchetta compresa tra mesi sei e anni quattro — poi ridotta per le attenuanti generiche a mesi otto. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza e di equità, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).
Nella specie la Corte territoriale non si è sottratta all’onere motivazionale, avendo escluso la commisurazione al minimo in ragione della condanna per identico reato commesso successivamente a quello in esame e della complessiva biografia penale dell’imputato. La motivazione è stata pertanto ritenuta congrua e conforme al dettato di legge, a fronte di una pena orientata verso criteri medio-minimi, per la quale la giurisprudenza richiamata esclude un onere motivazionale di maggiore rigore.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000).
Nota della Redazione
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