Revoca della patente nel patteggiamento per omicidio stradale: obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 8312 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative accessorie hanno natura distinta dalla pena e si collocano al di fuori dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudice deve applicarle autonomamente, indipendentemente dalla volontà delle parti. Ne deriva che il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., per il vizio di motivazione relativo alla sanzione amministrativa accessoria, non operando i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In assenza delle circostanze aggravanti di cui al secondo e terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice che applica la revoca della patente di guida in luogo della sospensione deve dare conto in modo puntuale delle ragioni della scelta del trattamento più sfavorevole, sulla base dei parametri dell’art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992.

Il Fatto

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 ottobre 2024, il G.i.p. del Tribunale di Mantova applicava all’imputato, per il delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen. con evento mortale, la pena concordata di mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 222 d.lgs. n. 285/1992, per avere il giudice disposto la revoca pur in assenza delle circostanze aggravanti, e vizio di motivazione, per avere il giudice fatto discendere la revoca come conseguenza automatica del patteggiamento, senza indicare le ragioni della scelta in luogo della sospensione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa sistematica sulla natura delle sanzioni amministrative accessorie. Esse presentano caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e, proprio per tale ragione, restano estranee alla sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di patteggiamento. Il giudice deve applicarle in via autonoma, a prescindere dalla volontà delle parti, come già affermato da Sez. IV n. 18942 del 2019 e Sez. IV n. 29179 del 2018.

Da questa premessa discende la questione di ammissibilità. Il ricorso dell’imputato per vizio di motivazione sulla sanzione accessoria è ammissibile in forza della disciplina generale dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Non operano, infatti, i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che per le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. emesse su istanza successiva al 3 agosto 2017 ammette il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel merito, i due motivi, trattati congiuntamente, sono fondati. L’art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 prevede che alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. consegua la revoca della patente. La Corte costituzionale n. 88 del 2019 ha però dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e terzo comma dei medesimi artt. 589-bis e 590-bis, la possibilità per il giudice di applicare in alternativa la sospensione della patente.

Il giudice può quindi disporre la revoca, ma anche la sanzione meno afflittiva della sospensione, per la durata prevista dai secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 222. Quando scelga la revoca in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni del trattamento più sfavorevole, sulla base dei parametri dell’art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, come affermato da Sez. IV n. 13747 del 2022.

Nel caso esaminato il giudice ha applicato la revoca pur in difetto della contestazione delle circostanze aggravanti, senza esplicitare in alcun modo le ragioni del proprio potere discrezionale. La sentenza è pertanto annullata limitatamente all’individuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Mantova perché motivi sull’esercizio di tale potere di scelta.

Nota della Redazione

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