Riciclaggio configurabile anche se il farmaco resta tracciabile (Cass. pen. Sez. II n. 9585 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, ricevuti consapevolmente farmaci di provenienza furtiva, li reimmetta sul mercato cedendoli a terzi mediante emissione di fatture dirette ad attestare un’apparente regolarità formale dell’operazione. La circostanza che sia rimasto identificabile il codice farmaceutico impresso sui prodotti non è ostativa alla configurabilità del delitto, poiché la condotta tipica può realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene, senza modificazione materiale dello stesso, purché idonee a ostacolare l’individuazione del provento delittuoso. Il giudice di appello, ai sensi dell’art. 597, primo comma, cod. proc. pen., non è vincolato alle prospettazioni dell’appellante e può affrontare, nei limiti dei punti investiti dai motivi, tutte le questioni in essi enucleabili, con argomentazioni proprie o diverse.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 6 giugno 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano dell’11 luglio 2022, che aveva condannato il ricorrente per il delitto di riciclaggio di farmaci di origine delittuosa. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione del giudicato interno assolutorio formatosi su talune condotte escluse in primo grado, l’insussistenza del delitto per non essere stata interrotta la catena di tracciabilità dei farmaci e la qualificazione alternativa dei fatti come ricettazione o incauto acquisto. Ulteriori censure riguardavano la pena, le statuizioni civili e l’ordinanza di sequestro conservativo emessa il 7 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, rilevandone anche il carattere reiterativo di doglianze già vagliate dalla corte di merito. Nessuna violazione del giudicato assolutorio è ravvisabile: la pronuncia di appello ha collegato i fatti di riciclaggio alla ricezione dei farmaci a seguito dei furti perpetrati all’interno di una struttura di distribuzione farmaceutica, ricostruendone le modalità alle pagine 6-7 della motivazione.

Il giudice di appello, richiamando l’art. 597, primo comma, cod. proc. pen., non è vincolato dalle prospettazioni dell’appellante e può affrontare tutte le questioni enucleabili nei punti investiti dai motivi, fatta salva la reformatio in peius. Irrilevanti restano pertanto le conclusioni del giudice di appello sulla regolarità amministrativa delle attività svolte dal ricorrente.

Quanto alla tracciabilità, la Corte esclude che la mancata interruzione della catena di tracciabilità del farmaco precluda la configurabilità del riciclaggio. Richiama Sez. 6, n. 26746 del 2011 e Sez. 2, n. 46319 del 2016, secondo cui il delitto sussiste indipendentemente dalla tracciabilità dell’operazione, essendo la ricezione e il successivo trasferimento a terzi condotte idonee a ostacolare l’individuazione del provento delittuoso. Nel caso di specie, i prodotti venivano ricevuti e poi ceduti ad altre compagini societarie.

Il secondo motivo è parimenti infondato: il ricorrente non si è limitato a ricevere i farmaci rubati, ma li ha reimmessi sul mercato mediante cessione a terzi, ostacolandone l’identificazione. Richiamando Sez. 2, n. 57805 del 2018, la Corte ribadisce che la condotta tipica del riciclaggio può realizzarsi anche con azioni dirette alla sola sostituzione del bene, senza modificazione materiale.

Le censure residue sono disattese: la pena è determinata in misura prossima ai minimi assoluti senza illogicità; le statuizioni civili trovano ampia motivazione; l’ordinanza del 7 giugno 2024 non è impugnabile unitamente alla sentenza, trattandosi di provvedimento autonomo, per il quale era necessario il ricorso al Tribunale del riesame. All’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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