Estradizione, pericolo di fuga e motivazione apparente: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 28613 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga devono essere valutati con giudizio prognostico ancorato a elementi specifici tratti dalla vita dell’estradando, non potendo la gravità del fatto o dell’entità della pena costituire circostanza di per sé rilevante. Avverso le ordinanze cautelari adottate incidentalmente al procedimento di estradizione è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, ipotesi che ricomprende l’omessa motivazione e la motivazione apparente. L’annullamento per difetto di motivazione sul pericolo di fuga comporta la nullità dell’ordinanza cautelare e va pronunciato senza rinvio, con immediata liberazione della persona richiesta in consegna, non potendosi ipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla base dell’ordinanza genetica caducata in attesa di una motivazione integrativa in sede rescissoria.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 21.05.2026, convalidava l’arresto e applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona richiesta in consegna dalla Repubblica della Moldova, nell’ambito del procedimento estradizionale fondato su mandato di arresto a fini esecutivi emesso per una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per furto.
L’estradando proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 714, comma 2, cod. proc. pen. e 111 Cost.: la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione sui presupposti della misura, ricorrendo a mere formule di stile sul pericolo di fuga, senza confrontarsi con le produzioni difensive relative alla stabile residenza in Italia, al matrimonio con cittadina italiana e al contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con il secondo motivo censurava l’omessa motivazione sui criteri di scelta della misura custodiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che avverso le ordinanze cautelari adottate incidentalmente al procedimento di estradizione è ammesso unicamente il ricorso per cassazione per violazione di legge, categoria nella quale rientra anche il caso di omessa motivazione o di motivazione apparente.
Esaminando congiuntamente i motivi, la Corte rileva che il provvedimento impugnato desume il pericolo di fuga dalla sola gravità del fatto contestato, dall’entità della pena inflitta e dal ristretto lasso temporale di permanenza in Italia, passando poi direttamente, in dispositivo, all’applicazione della misura. Si tratta di una motivazione apparente quanto al pericolo di fuga e del tutto omessa quanto alla scelta della misura.
Richiamando Sez. VI n. 26647 del 30.05.2024, Sez. VI n. 23632 del 17.04.2024, Sez. I n. 31765 del 10.09.2020 e Sez. VI n. 50161 del 29.11.2019, i giudici di legittimità ribadiscono che i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga vanno accertati avendo riguardo alla finalità della consegna, con giudizio prognostico ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando; la severità della condanna da espiare non è circostanza rilevante a tali fini.
Nel caso di specie il mero richiamo alla gravità dei fatti e alla breve permanenza sul territorio — quest’ultima contraddetta dalla produzione difensiva, di cui non si è dato conto — non fornisce alcun elemento univocamente indicativo del rischio di allontanamento, né risulta verificata l’effettività del pericolo.
La Corte aderisce infine all’orientamento più recente, espresso da Sez. VI n. 16342 del 17.02.2025, secondo cui il vizio di omessa motivazione determina la nullità dell’ordinanza cautelare: disporre l’annullamento con rinvio per consentire una nuova motivazione perpetuerebbe la limitazione della libertà personale in difetto di un valido titolo. L’ordinanza va pertanto annullata senza rinvio, con dichiarazione della perdita di efficacia della misura e ordine di immediata liberazione dell’estradando, salva la possibilità per il giudice del merito di emettere un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio.
Nota della Redazione
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