Conclusioni difensive via PEC: irregolarità non invalidante se mere e senza argomenti (Cass. pen. Sez. I n. 545 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle conclusioni scritte trasmesse dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soltanto se le conclusioni abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame. Se le conclusioni sono meramente apparenti e la sentenza impugnata si è comunque confrontata con tutti i temi devoluti, fornendo risposte pertinenti ed esaurienti, l’omissione dà luogo a un’irregolarità non invalidante. Il giudice della cognizione, una volta investito della richiesta di sanzioni sostitutive, deve provvedervi, indicando a mente dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge n. 689/1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2022, le ragioni a fondamento dell’eventuale rigetto; la relativa omissione costituisce vera e propria omessa pronuncia, rilevabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 marzo 2024, ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato per tentate lesioni aggravate e per porto di coltello senza giustificato motivo. La Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza in relazione al primo capo, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado, e ha rideterminato la pena per la contravvenzione.
L’imputato ricorre per cassazione con due motivi. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per non avere i giudici di secondo grado esaminato le conclusioni scritte inviate telematicamente dal difensore. Con il secondo censura l’omessa motivazione in ordine al diniego delle sanzioni sostitutive della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, pur tempestivamente richieste nelle conclusioni non prese in considerazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che ritiene privo di pregio. Dagli atti risulta che le conclusioni, pur trasmesse telematicamente e tempestivamente prevenute al giudice procedente, non sono state esaminate; di esse non vi è riferimento né nell’intestazione della sentenza impugnata né nella motivazione.
Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale. L’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate a mezzo PEC integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato solo se esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché in tale evenienza costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. Viceversa, l’omissione dà luogo a un’irregolarità non invalidante quando le conclusioni siano meramente apparenti e la sentenza impugnata si sia comunque confrontata con tutti i temi devoluti, fornendo risposte pertinenti ed esaurienti.
Nel caso concreto si verifica questa seconda ipotesi. Nelle conclusioni trasmesse telematicamente è presente un mero elenco delle richieste avanzate in via principale e subordinata, mentre non è rinvenibile un apparato argomentativo a sostegno delle censure dedotte nell’atto di appello.
E’, invece, fondato il secondo motivo. La Corte distrettuale non si è pronunciata sulla richiesta di concessione delle sanzioni sostitutive, pur tempestivamente avanzata dal difensore munito di procura speciale nel corpo delle conclusioni. Trattasi di un vizio non solo motivazionale, ma, più in radice, di vera e propria omessa pronuncia. Una volta investito della richiesta, il giudice della cognizione deve provvedervi, fornendo adeguata indicazione delle ragioni a fondamento dell’eventuale rigetto. Né dalla complessiva motivazione possono evincersi implicitamente le ragioni per cui l’invocata pena sostitutiva non sia idonea a raggiungere la finalità rieducativa.
Consegue l’annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame sulla questione concernente l’eventuale concessione delle invocate sanzioni sostitutive.
Nota della Redazione
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